Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine

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normativa vigente sembra aver dato buoni risultati e non è stata messa in dubbio in occasione delle discussioni in seno al gruppo di lavoro interdipartimentale. I dipartimenti e la Cancelleria federale sono competenti per le decisioni nel proprio ambito (cpv. 1). Il Consiglio federale può delegare tale competenza agli aggruppamenti, agli uffici federali o ad altre unità amministrative (p. es. alle autorità di sorveglianza previste dalle leggi speciali). I dipartimenti invece non possono delegare la loro competenza. Ciò riguarda tuttavia soltanto la competenza decisionale, mentre è senz’altro possibile delegare il diritto di firma. Secondo l’avamprogetto i casi d’importanza fondamentale, politica o di altro genere, devono essere sottoposti al Consiglio federale. Per ragioni di chiarezza e per permettere una migliore applicazione della disposizione, il capoverso 3 contiene un elenco non esaustivo di casi di importanza fondamentale. Spetta al dipartimento competente o alla Cancelleria federale decidere se un determinato caso è di importanza fondamentale. Se vi sono dubbi in merito, il capoverso 2 prevede la consultazione dell’UFG. Quest’ultimo valuterà la questione e, se lo ritiene necessario, raccomanderà di sottoporre il caso al Consiglio federale. Secondo l’articolo 24 dell’avamprogetto di legge tutte le decisioni devono essere comunicate all’UFG, che disporrà in tal modo di una visione generale sulle autorizzazioni rilasciate. In presenza di dubbi, un caso dovrebbe essere di regola sottoposto al Consiglio federale. Se un caso riguarda i principi della cooperazione in materia fiscale, l’avamprogetto prevede che sia consultato il Dipartimento federale delle finanze. I casi che rischiano di compromettere la politica estera della Svizzera vanno invece sottoposti al Dipartimento federale degli affari esteri. Quest’ultimo dispone degli elementi necessari per valutare se un caso può compromettere la politica estera della Svizzera.

Secondo quanto previsto dall’avamprogetto saranno quindi le autorità a decidere se si è in presenza di un caso di importanza fondamentale; le persone richiedenti non hanno per contro alcun diritto a esigere che, invece che da un dipartimento, la loro domanda sia trattata dal Consiglio federale.

Art. 22 Criteri di autorizzazione

Lo scopo dell’articolo 271 numero 1 CP è di punire le violazioni della sovranità svizzera. Se l’atto in questione è autorizzato, l’articolo 271 numero 1 CP non è applicabile e la persona che ha agito non si rende punibile. Nel rilascio delle autorizzazioni si procede a una valutazione degli interessi. Il capoverso 1 della presente disposizione sancisce il principio della ponderazione degli interessi ed elenca gli interessi di cui tenere conto. Il capoverso 2 stabilisce i casi in cui l’autorizzazione va in generale rifiutata. L’autorità competente deve valutare le conseguenze del rilascio di un’autorizzazione per l’ordinamento giuridico svizzero e analizzare se il rilascio potrebbe intaccare la sovranità della Svizzera. Per agevolarle il compito, l’avamprogetto elenca i criteri di cui tenere conto nella ponderazione degli interessi. Sono elencati esempi di interessi pubblici (cpv. 1 lett. a) e privati (cpv. 1 lett. b.). Se prevale l’interesse a una cooperazione efficiente con l’estero e al rispetto degli obblighi internazionali, l’autorità può permettere un determinato comportamento. Anche per motivi economici può rivelarsi necessario consentire a un privato di cooperare con l’estero, se in caso di rifiuto dell’autorizzazione ne potrebbero risultare svantaggi competitivi sia per il privato sia per il suo settore economico. Da parte sua il privato può avere bisogno dell’autorizzazione per potersi difendere adeguatamente e far valere i suoi diritti in un procedimento giudiziario o amministrativo all’estero. Tuttavia può essere interessato anche a un rifiuto dell’autorizzazione per