Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine

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impedire che l’autorità estera venga a conoscenza di informazioni interne all’impresa o segreti d’affari. Le autorità competenti in virtù dell’articolo 21 devono individuare e ponderare tutti gli interessi in gioco e paragonarli al bene protetto dall’articolo 271, ossia la sovranità dello Stato.

La tutela degli interessi privati costituisce una risposta all’esigenza dei giuristi d’impresa di proteggere i propri documenti e la propria corrispondenza. Il rapporto del Consiglio federale del 4 giugno 2010 sullo stralcio della mozione 07.3281 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale87 ha illustrato che la mancata concessione o il mancato riconoscimento dell’«attorney-client privilege» a favore dei giuristi di imprese svizzere dinnanzi a tribunali civili statunitensi costituisce solo una parte di un problema di diritto internazionale più ampio: l’applicazione unilaterale di provvedimenti giuridici da parte di Stati stranieri che rischia di intaccare la sovranità della Svizzera. Il rifiuto di concedere l’autorizzazione in base a interessi privati prevalenti (come la salvaguardia dei segreti d’affari secondo l’art. 321a CO) potrebbe essere eventualmente un mezzo per tutelare l’attività di determinate categorie professionali, quali in particolare i giuristi d’impresa. Spetterà all’autorità che emana la decisione, giudicare se per salvaguardare interessi privati prevalenti sia giustificato un rifiuto dell’autorizzazione.

Art. 23 Emolumenti

Gli emolumenti per le decisioni finora emanate sono stati riscossi in virtù di basi legali diversissime, ad esempio l’ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0) o l’ordinanza del 25 novembre 1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32). Gli emolumenti per le decisioni dello stesso tipo dovrebbero tuttavia essere riscossi secondo principi uniformi. Secondo la presente ordinanza sarà il Consiglio federale a disciplinare gli emolumenti, il che non significa tuttavia che è tenuto a creare una nuova normativa. Può infatti rinviare anche a un disciplinamento esistente; l’importante è che il disciplinamento degli emolumenti sia uniforme e che, a differenza di quanto succede attualmente, non esistano divergenze senza motivi oggettivi. Per le decisioni di accertamento secondo l’articolo 19 dell’avamprogetto di legge non sono riscossi emolumenti.

Art. 24 Comunicazione delle decisioni

Le decisioni devono essere comunicate anche all’UFG, affinché quest’ultimo disponga di una visione d’insieme e possa assolvere la sua funzione di coordinamento e consulenza.

Sezione 4: Altre misure a tutela della sovranità svizzera

Art. 25

La presente disposizione riprende nella legge le misure che il Consiglio federale può adottare già oggi fondandosi sull’articolo 184 capoverso 3 Cost. Secondo il disposto costituzionale, il Consiglio federale adotta misure a tutela della sicurezza esterna

87 FF 2010 3595.