Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
nonché dell’indipendenza e della neutralità della Svizzera, se lo richiede la salvaguardia degli interessi del Paese.
Le misure adottate in virtù dell’articolo 184 capoverso 3 Cost. devono soddisfare le condizioni seguenti:
1. devono essere giustificate dall’interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità;
2. devono essere a tempo determinato;
3. possono essere adottate soltanto in circostanze eccezionali e situazioni urgenti a cui non si può far fronte con la procedura di legislazione ordinaria.
In altre parole, alle condizioni sancite nella Costituzione federale, il Consiglio federale può emanare ordinanze sostitutive di leggi e decisioni senza la base legale formale normalmente necessaria. Per le situazioni eccezionali la Costituzione federale relativizza pertanto il principio della legalità. Si tratta tuttavia di un disciplinamento per casi straordinari e la prassi del Consiglio federale tiene conto del carattere eccezionale del disposto costituzionale. Solo in pochi casi ha infatti fatto uso delle competenze conferitegli da questa disposizione88.
Vi sono due motivi per cui il Consiglio federale ha solo raramente adottato misure fondandosi su questa base costituzionale. Da una parte il Parlamento si aspetta dal Consiglio federale un atteggiamento restrittivo89; dall’altra, il legislatore ha creato negli ultimi anni ulteriori basi legali formali90, per cui il Consiglio federale non deve più basare il suo intervento direttamente sulla Costituzione.
Le misure fondate direttamente sugli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 Cost. sono state anche oggetto di un esame approfondito nell’ambito della stesura della legge federale concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni eccezionali91. La legge, proposta mediante un’iniziativa parlamentare, è stata elaborata in seguito alle misure adottate dal Consiglio federale durante la crisi finanziaria, in particolare l’ordinanza sulla ricapitalizzazione di UBS SA. Il legislatore ha giudicato in maniera critica il modo in cui il Consiglio federale ha fatto uso delle sue competenze in tale contesto e ha inteso creare condizioni quadro più precise.
88 Cfr. in particolare le osservazioni del Consiglio federale nel suo parere del
17 giugno 2009 in merito al rapporto del 19 gennaio 2009 delle Commissioni della gestione delle Camere federali, FF 2009 4411, pag. 4414. Per una panoramica completa delle ordinanze e decisioni del Consiglio federale emanate sulla base degli art. 184 cpv. 3 e
185 cpv. 3 si veda il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del
5 febbraio 2010, FF 2010 1393, n. 1.3.2 e 1.3.3.
89 Cfr. in particolare la raccomandazione 4 della Delegazione delle Commissioni della gestione, FF 2009 4414: «La DelCG si aspetta dal Consiglio federale che in futuro faccia uso delle competenze di cui agli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 Cost. solo in modo restrittivo e dopo un esame approfondito delle circostanze.»
90 Cfr. gli esempi citati dal Consiglio federale, FF 2009 4415. Un altro esempio è costituito dall’incarico del Consiglio federale dell’11 maggio 2011 al DFAE di elaborare una base legale formale che permetta di bloccare preventivamente i valori patrimoniali di persone politicamente esposte e delle persone a loro vicine.
91 Cfr. il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del
5 febbraio 2010 concernente l’iniziativa parlamentare «Salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni eccezionali », FF 2010 1393.