Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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La legge federale concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie92 è un atto mantello che prevede nuove disposizioni segnatamente nella legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) e nella legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10). Le disposizioni disciplinano soprattutto l’esercizio delle competenze del Consiglio federale, ossia la durata di validità delle misure adottate e le informazioni che il Consiglio federale deve fornire entro 24 ore dalla sua decisione all’organo competente dell’Assemblea federale (nel caso in esame alla Delegazione delle finanze).
Le nuove disposizioni della LOGA si applicano se il Consiglio federale adotta misure basandosi direttamente sulla Costituzione. Se tuttavia il Consiglio federale è incaricato di adottare misure direttamente dall’Assemblea federale mediante una legge, si rinuncia ovviamente all’applicazione delle riserve previste dagli articoli 7c-7e LOGA.
La presente disposizione assume fondamentalmente le seguenti funzioni: menzionare una serie non esaustiva di misure che il Consiglio federale può adottare in caso di violazione della sovranità e illustrare, anche qui in modo non esaustivo, possibili forme di violazione della sovranità. Si può constatare che attualmente le violazioni della sovranità sono riconducibili soprattutto alle conseguenze extraterritoriali degli ordinamenti giuridici o dei provvedimenti di altri Stati. Alcuni esempi recenti dimostrano che non è più possibile definire queste violazioni un fenomeno eccezionale e imprevedibile93. Occorre invece presumere che il fenomeno si intensificherà ulteriormente. È quindi giustificato legiferare ed enumerare le possibili misure. L’elenco non è esaustivo in modo da permettere la necessaria flessibilità per adottare misure appropriate alla situazione e proporzionali. Occorre osservare che la misura di cui al capoverso 1 lettera e (sorveglianza particolare da parte dello Stato di singole attività di un’impresa) è stata proposta dalla FINMA a seguito delle turbolenze che negli ultimi anni hanno scosso il mondo delle finanze e delle banche. L'idea della FINMA è di potere, all’occorrenza, adottare misure paragonabili a quelle previste nel quadro del risanamento delle banche (art. 28-32 della legge sulle banche, LBCR; RS 952.0).
La scelta delle misure con cui affrontare le minacce della sovranità e ora disciplinate dall’avamprogetto si basa sugli avvenimenti del passato più recente. Si è ad esempio valutato di impedire la consegna o la trasmissione ad autorità estere di documenti o atti interni di un’impresa, bloccandoli preventivamente. Per documenti l’avamprogetto intende sia documenti su carta sia dati elettronici e pertanto il supporto è irrilevante. In occasione della domanda di assistenza amministrativa degli Stati Uniti nel caso UBS, si è tuttavia anche constatato che sarebbe utile una chiara base legale per ordinare esplicitamente la trasmissione di questo tipo di documenti – anche nel caso in cui obblighi di mantenere il segreto, quali segnatamente il segreto bancario, vi si oppongano. La presente disposizione intende permettere al Consiglio federale di reagire rapidamente e di dare le istruzioni necessarie in merito ai dettagli
92 RU 2011 1381.
93 Un esempio più recente è costituito dai provvedimenti unilaterali che le autorità statunitensi hanno adottato o minacciato di adottare nei confronti delle banche svizzere, ad esempio nel caso UBS o nei confronti di varie altre banche. Con queste misure unilaterali le autorità e i privati si trovano di fronte alle esigenze di due ordinamenti giuridici contrari. Rispettandone uno, violano l’altro. Il diritto svizzero deve trovare soluzioni per questi casi.