Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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– ad esempio forma e modo della trasmissione dei dati, eventuale resa anonima dei dati o altre restrizioni dell’accesso o dell’utilizzazione. Le competenze conferitegli dall’articolo 184 capoverso 3 Cost. restano fondamentalmente intatte, tuttavia se in futuro non potrà fondarsi sulla disposizione di legge e dovrà ricorrere al disposto costituzionale, il Consiglio federale dovrà – analogamente a quanto previsto nel diritto in materia di embarghi – fornire una motivazione dettagliata.
Sezione 5: Rimedi giuridici
Art. 26
La disposizione stabilisce che i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali sull’organizzazione giudiziaria federale. Fanno parte di tali disposizioni soprattutto le norme della LTAF e della LTF sulla competenza e sulle istanze inferiori del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale.
Cpv. 1
Secondo le diposizioni generali dell’organizzazione federale giudiziaria le decisioni dell’Amministrazione federale che si fondano sul presente avamprogetto possono in linea di massima essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale, a condizione che sussistano le condizioni materiali. Il ricorso al Tribunale amministrativo federale non è ammissibile contro le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale (art. 32 cpv. 1 lett. a LTAF). Questa eccezione è tuttavia interpretata in senso stretto ed è applicata soltanto se la decisione si fonda soprattutto su ponderazioni politiche (DTF 137 I 371 consid. 1.2). Le decisioni nell’ambito dell’assistenza amministrativa o giudiziaria non rientrano solitamente in questa categoria, poiché vengono prese secondo criteri giuridici e possono pertanto essere giudicate da un tribunale.
Le decisioni impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale non possono di regole essere prese dal Consiglio federale (cfr. art. 47 cpv. 6 LOGA). Al fine di permettere lo stesso decisioni di prima istanza del Consiglio federale nell’ambito del presente avamprogetto di legge, è adeguata la disposizione sulle autorità inferiori della legge sul Tribunale amministrativo federale (cfr. il nuovo n. 6 dell’art. 33 lett. b LTAF).
Dato che nel campo d’applicazione della nuova legge sarà di regola necessario agire con rapidità e che le autorità svizzere coopereranno con le autorità straniere soltanto se queste ultime garantiscono una protezione giuridica sufficiente per i propri procedimenti (cfr. art. 8 cpv. 3 lett. b), l’avamprogetto prevede di non ammettere il ricorso al Tribunale federale (cfr. il nuovo art. 83 lett. abis LTF). Di conseguenza il Tribunale amministrativo federale deciderà in ultima istanza. La stessa limitazione delle vie di ricorso si applica di regola all’assistenza amministrativa internazionale (cfr. art. 83 lett. h LTF).
Cpv. 2
Il diritto vigente sancisce che il ricorso è inammissibile contro le decisioni in materia di affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale (art. 32 lett. a LTAF). Le decisioni che i dipartimenti e il Consiglio federale possono prendere in virtù delle sezioni 3 e 4 del presente avamprogetto costituiscono misure in materia di politica estera. Per evitare incer-