Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine

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tezze, il capoverso 2 sancisce che le decisioni del Consiglio federale di cui alle sezioni 3 e 4 sono definitive e possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale soltanto se il diritto internazionale prevede un diritto al giudizio di un’autorità giudiziaria.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 27 Modifica del diritto vigente

Il presente avamprogetto intende modificare varie disposizioni di leggi federali. Anche gli uffici federali sono stati invitati a procedere nel proprio ambito a un inventario delle disposizioni che desiderano modificare in adattamento al presente avamprogetto. Soprattutto l’autorità di sorveglianza dei revisori ha sfruttato questa possibilità, proponendo una revisione parziale della legge sui revisori (LSR, RS 221.302). Per le spiegazioni in merito alle pertinenti disposizioni si veda qui appresso (commento all’allegato).

Art. 28 Disposizione transitoria

Le autorità competenti hanno rilasciato numerose autorizzazioni per compiere atti che spettano a poteri pubblici basandosi sul diritto vigente. Non sempre queste autorizzazioni sono a tempo determinato. Per motivi di certezza giuridica è tuttavia opportuno limitare, mediante una disposizione transitoria, la durata delle autorizzazioni a un massimo di cinque anni. La durata prevista è sufficientemente lunga per permettere di trasformare, se necessario, le autorizzazioni individuali in norme di legge o per trasporle in un trattato internazionale.

Art. 29 Referendum ed entrata in vigore

In quanto legge federale, il presente atto legislativo sottostà a referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale. Poiché la legge renderà necessario un adattamento delle procedure interne all’Amministrazione federale, il Consiglio federale ne determinerà l’entrata in vigore.

Allegato (Art. 27) Modifica del diritto vigente

Modifica della legge federale sulla procedura amministrativa

Come si evince dal commento all’articolo 10, il presente avamprogetto intende semplificare la notificazione di documenti ufficiali dall’estero in Svizzera e dalla Svizzera a destinatari all’estero. È pertanto necessaria una modifica dell’articolo 11b PA.

Modifica della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale

La garanzia della via giudiziaria prevista dalla Costituzione federale, la giurisprudenza del Tribunale federale in merito alla procedura concernente i clienti di commercianti di valori mobiliari secondo l’articolo 38 LBVM e le incertezze legate all’articolo 83 LTF rendono necessario un chiarimento giuridico. Il fatto che la cooperazione internazionale in materia amministrativa rappresenti la conseguenza