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Consultazione 2011/106: Revisione totale della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) · 12 pagine

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943.03 Commercio

a. firma elettronica: dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati per la loro autenticazione;

b. firma elettronica avanzata: firma elettronica che soddisfa i seguenti requisiti:

1. è connessa esclusivamente al titolare,

2. permette di identificare il titolare,

3. è creata con mezzi sui quali il titolare può conservare il suo controllo esclusivo;

4. è connessa ai dati ai quali si riferisce in modo tale che una successiva modifica dei dati sia riconoscibile;

c. firma elettronica regolamentata: una firma elettronica avanzata fondata su chiavi crittografiche generate secondo l’articolo 6 e su un certificato regolamentato valido al momento della creazione della firma;

d. firma elettronica qualificata: una firma elettronica regolamentata fondata su un certificato qualificato valido al momento della creazione della firma;

e. certificato digitale: un attestato digitale che attribuisce la chiave pubblica di una coppia asimmetrica di chiavi crittografiche al suo titolare;

f. certificato regolamentato: un certificato digitale che soddisfa i requisiti dell’articolo 7 e rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la presente legge;

g. certificato qualificato: un certificato regolamentato che soddisfa anche i requisiti dell’articolo 8;

h. prestatori di servizi di certificazione: organismo che certifica dati in ambito elettronico e che rilascia a tal fine certificati digitali;

i. organismo di riconoscimento: organismo che, in base alle norme del diritto in materia di accreditamento2, è accreditato per riconoscere e sorvegliare i prestatori di servizi di certificazione.

Sezione 2: Riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione

Art. 3 Condizioni del riconoscimento

1Quali prestatori di servizi di certificazione possono essere riconosciute le persone fisiche o giuridiche che:

a. sono iscritte nel registro di commercio;

b. sono in grado di fornire e gestire certificati qualificati conformemente alle esigenze della presente legge;

2 LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, LOTC (RS 946.51) e relative disposizioni d’esecuzione.