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Consultazione 2011/106: Revisione totale della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) · 12 pagine

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943.03 Commercio

Sezione 7: Responsabilità

Art. 17 Responsabilità dei prestatori di servizi di certificazione

1I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti che violano gli obblighi imposti dalla presente legge e dalle relative disposizioni di esecuzione rispondono del danno causato al titolare di un certificato regolamentato valido e ai terzi che si sono fidati di tale certificato.

2I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono provare di aver ottemperato agli obblighi derivanti dalla presente legge e dalle disposizioni d’esecuzione.

3Non possono escludere la responsabilità che deriva loro dalla presente legge nonché quella per i loro ausiliari. Non rispondono tuttavia del danno risultante dall’inosservanza o dalla violazione di una restrizione dell’utilizzazione del certificato (Art. 7 cpv. 3 lett. c e d).

Art. 18 Responsabilità degli organismi di riconoscimento

Gli organismi di riconoscimento ai sensi dell’articolo 2 lettera i che violano gli obblighi imposti dalla presente legge e dalle relative disposizioni d’esecuzione rispondono del danno causato al titolare di un certificato regolamentato valido e ai terzi che si sono fidati di tale certificato. L’articolo 17 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 19 Prescrizione

Le pretese fondate sulla presente legge si prescrivono in un anno dal giorno in cui l’avente diritto è venuto a conoscenza del danno e della persona responsabile e, in ogni caso, in dieci anni dal giorno in cui l’evento dannoso si è prodotto. Sono salve le pretese risultanti da un contratto.

Sezione 8: Convenzioni internazionali

Art. 20

1Per facilitare l’utilizzazione e il riconoscimento giuridico internazionali di firme elettroniche e di altre applicazioni di chiavi crittografiche, il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali riguardanti segnatamente:

a. il riconoscimento delle firme elettroniche e dei certificati digitali;

b. il riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione e degli organismi di riconoscimento;

c. il riconoscimento delle verifiche e delle valutazioni di conformità;

d. il riconoscimento dei marchi di conformità;

e. il riconoscimento dei sistemi di accreditamento e degli organismi accreditati;