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Consultazione 2011/106: Revisione totale della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) · 12 pagine

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943.03 Commercio

6I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti possono delegare a terzi (uffici di registrazione) il compito di identificare un richiedente. Rispondono della corretta esecuzione del compito da parte dell’ufficio di registrazione.

Art. 10 Obbligo di informazione e documentazione

1I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono tenere a disposizione del pubblico le loro condizioni contrattuali generali e le informazioni sulla loro politica di certificazione.

2Al più tardi in occasione del rilascio dei certificati regolamentati, essi devono rendere attenti i loro clienti alle conseguenze dell’utilizzazione abusiva della chiave crittografica privata, come pure alle misure da prendere, secondo le circostanze, per mantenere segreta la chiave.

3I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti tengono un libro giornale delle attività. Il Consiglio federale disciplina il termine di conservazione del libro giornale e dei relativi documenti giustificativi.

Art. 11 Annullamento dei certificati regolamentati

1I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti annullano senza indugio i certificati regolamentati se:

a. il titolare o il suo rappresentante lo chiede;

b. emerge che il certificato regolamentato è stato ottenuto illecitamente o che le indicazioni di cui all’articolo 7 capoverso 3 non sono o non sono più esatte;

c. il certificato regolamentato non offre più garanzia quanto all’attribuzione a una determinata persona.

2In caso di annullamento secondo il capoverso 1 lettera a, i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono accertarsi che il richiedente sia autorizzato a chiedere l’annullamento.

3I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti informano senza indugio dell’avvenuto annullamento i titolari dei certificati regolamentati.

Art. 12 Servizi relativi alle liste dei certificati regolamentati

1Ogni prestatore di servizi di certificazione riconosciuto garantisce che le persone interessate possano verificare in maniera affidabile, in ogni momento e mediante una procedura abituale, la validità di tutti i certificati regolamentati che ha rilasciato.

2Può inoltre offrire un servizio che permetta alle persone interessate di ricercare nella lista e richiamare i certificati regolamentati da esso rilasciati. Un certificato è iscritto nella lista solo su richiesta del titolare

3Le consultazioni da parte di enti pubblici sono gratuite.

4Il Consiglio federale stabilisce il periodo minimo durante il quale deve essere possibile la verifica dei certificati regolamentati non più validi.