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Consultazione 2011/106: Revisione totale della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) · 12 pagine

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Legge sulla firma elettronica 943.03

Art. 13 Sistema marcatempo qualificato

Su richiesta, i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono fornire un attestato munito della loro firma elettronica regolamentata, al fine di certificare l’esistenza di dati digitali in un determinato momento.

Art. 14 Cessazione d’attività

1I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti annunciano in tempo utile all’organismo di accreditamento la cessazione della loro attività. Gli notificano senza indugio eventuali comminatorie di fallimento ricevute.

2L’organismo di accreditamento incarica un altro prestatore di servizi di certificazione riconosciuto di tenere la lista dei certificati regolamentati validi, scaduti o annullati e di conservare il libro giornale delle attività nonché i relativi documenti giustificativi. Nel caso in cui non fosse disponibile un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto, il Consiglio federale designa un organismo idoneo per la ripresa dell’attività dismessa. Il prestatore di servizi di certificazione riconosciuto che cessa la sua attività si assume le spese che ne risultano.

3Il capoverso 2 si applica anche in caso di fallimento di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto.

Art. 15 Protezione dei dati

1I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti e gli uffici di registrazione da loro incaricati possono trattare soltanto i dati personali necessari all’adempimento dei loro compiti. Qualsiasi commercio di questi dati è vietato.

2Per il resto, è applicabile la legislazione sulla protezione dei dati.

Sezione 6: Sorveglianza sui prestatori di servizi di certificazione riconosciuti

Art. 16

1La sorveglianza sui prestatori di servizi di certificazione riconosciuti è svolta dagli organismi di riconoscimento in base alle norme del diritto in materia di accreditamento4.

2L’organismo di riconoscimento che revoca il riconoscimento di un prestatore di servizi di certificazione ne dà immediata comunicazione all’organismo di accreditamento. È applicabile l’articolo 14 capoverso 2.

4 LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, LOTC (RS 946.51) e relative disposizioni d’esecuzione.