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Consultazione 2011/106: Revisione totale della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) · 12 pagine

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Legge sulla firma elettronica 943.03

c. impiegano personale munito delle conoscenze, dell’esperienza e delle qualifiche necessarie;

d. utilizzano sistemi e prodotti informatici, in particolare dispositivi affidabili e sicuri per la creazione di una firma;

e. possiedono risorse o garanzie finanziarie sufficienti;

f. stipulano le assicurazioni necessarie alla copertura della responsabilità prevista dall’articolo 17 e delle spese che possono comportare le misure previste nell’articolo 14 capoversi 2 e 3;

g. assicurano l’osservanza del diritto applicabile, in particolare della presente legge e delle pertinenti disposizioni d’esecuzione.

2Le condizioni previste nel capoverso 1 si applicano anche ai prestatori di servizi di certificazione esteri. Qualora un prestatore estero abbia già ottenuto un riconoscimento da parte di un organismo di riconoscimento estero, l’organismo di riconoscimento svizzero può riconoscerlo se è provato che:

a. il riconoscimento è stato accordato secondo il diritto estero;

b. le norme del diritto estero determinanti per il riconoscimento sono equivalenti a quelle del diritto svizzero;

c. l’organismo di riconoscimento estero possiede qualifiche equivalenti a quelle richieste all’organismo di riconoscimento svizzero;

d. l’organismo di riconoscimento estero garantisce all’organismo di riconoscimento svizzero di collaborare per la sorveglianza in Svizzera del prestatore.

3Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere riconosciute quali prestatori di servizi di certificazione senza essere iscritte nel registro di commercio.

Art. 4 Designazione dell’organismo di accreditamento

1Il Consiglio federale designa l’organismo competente per l’accreditamento degli organismi di riconoscimento (organismo di accreditamento).

2Se nessun organismo è stato accreditato per il riconoscimento, il Consiglio federale designa l’organismo di accreditamento o un altro organismo competente quale organismo di riconoscimento.

Art. 5 Lista dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti

1Gli organismi di riconoscimento annunciano all’organismo di accreditamento i prestatori di servizi di certificazione da essi riconosciuti.

2L’organismo di accreditamento mette a disposizione del pubblico la lista dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti.