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Consultazione 2011/106: Revisione totale della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) · 12 pagine

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Legge sulla firma elettronica 943.03

f. il conferimento di mandati di normazione a organismi internazionali di normazione nella misura in cui la legislazione rimandi a determinate norme tecniche o quando un tale rimando è previsto;

g. l’informazione e la consultazione riguardo all’elaborazione, all’emanazione, alla modifica e all’applicazione di disposizioni o norme tecniche.

2Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie per l’attuazione delle convenzioni internazionali che riguardano i settori elencati nel capoverso 1.

3Può delegare a privati attività relative all’informazione e alla consultazione riguardanti l’elaborazione, l’emanazione e la modifica di disposizioni o norme tecniche e stabilire in proposito una rimunerazione.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 21 Esecuzione

1Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Tiene conto del diritto internazionale pertinente e può dichiarare applicabili norme tecniche internazionali.

2Può incaricare l’Ufficio federale delle comunicazioni di emanare prescrizioni amministrative e tecniche.

3Per conseguire gli scopi della legge, il Consiglio federale può affidare a un’unità amministrativa federale il compito di rilasciare certificati regolamentati anche per le transazioni di diritto privato o di partecipare all’impresa di un prestatore di servizi di certificazione privato.

Art. 22 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.

Art. 23 Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.