Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

solo perché un lotto di produzione non corrisponde alle specifiche tecniche del preparato, fermo restando che questa discrepanza non sia stata intenzionale36.

Il termine «vittima» definisce le persone che subiscono effetti fisici o psichici avversi risultanti dall'utilizzazione di un agente terapeutico contraffatto. La definizione include anche i casi nei quali tali conseguenze non si manifestano immediatamente dopo l’uso di un determinato agente terapeutico, ma solo in un secondo tempo. Escluse sono invece le persone fisiche o giuridiche che, per effetto degli atti contemplati dalla Convenzione, subiscono danni puramente finanziari.

Ai sensi dell’articolo 1 della legge del 23 marzo 200737 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) e dell’articolo 116 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200738 (CPP) è da considerare vittima «il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica». Pertanto, in relazione ai medicamenti e ai dispositivi medici contraffatti, le prescrizioni di queste leggi sono applicabili se al contraffattore o commerciante possono essere imputati i reati di lesioni fisiche od omicidio, a titolo intenzionale o colposi, non però a seguito di truffa, falsità in documenti o reati simili. Le prestazioni ai sensi della LAV (consulenza e aiuto, indennizzo, riparazione morale) non richiedono l’esistenza di un procedimento o di una sentenza penale né la conoscenza del nome dell’autore: la competenza di decidere se un reato è stato o meno commesso spetta agli uffici e alle autorità preposti all’aiuto alle vittime. Le prestazioni di quest’ultimo sono sussidiarie a quelle fornite dall’autore e da assicurazioni private o sociali (art. 4 LAV). I diritti particolari di protezione, partecipazione e informazione nel procedimento penale (come elencati nell’art. 117 CPP) sono parimenti esercitabili in caso di procedimenti relativi a reati con ripercussioni immediate sull’integrità fisica, sessuale o psichica della vittima.

Ricapitolando, le definizioni dei termini della Convenzione corrispondono in ampia misura a quelle adottate in Svizzera. Le discrepanze terminologiche sopra menzionate non hanno conseguenze pratiche sull’applicazione della Convenzione in Svizzera.

2.3 Capitolo II: Diritto penale materiale

Articolo 5 Fabbricazione di contraffazioni

Ai sensi dell’articolo 5, gli Stati contraenti della Convenzione sono tenuti a definire come reato la produzione intenzionale di agenti terapeutici, sostanze attive, sostanze ausiliarie, componenti, materiali e accessori contraffatti.

La fabbricazione intenzionale di contraffazioni di agenti terapeutici non è definita reato ai sensi del Codice penale (CP)39 o delle disposizioni penali della LATer (art. 86 e 87).

A essere repressi sono i comportamenti che tale fabbricazione induce. Le differenze esistenti tra il regime di controllo dei medicamenti e quello dei dispositivi medici rendono opportuno un esame differenziato della legislazione in vigore.

36 Idem, punto 40.

37 RS 312.5

38 RS 312.0

39 RS 311.0