Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine

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Articolo 6 Fornitura, offerta di fornitura e traffico di contraffazioni

Prescrizioni della Convenzione

L’articolo 6 della Convenzione obbliga gli Stati contraenti a qualificare come reati, se commessi intenzionalmente, la fornitura o l’offerta di fornitura di medicamenti, agenti terapeutici, sostanze attive, sostanze ausiliarie, componenti, materiali e accessori contraffatti inclusi il loro traffico, lo stoccaggio e l’importazione/esportazione.

Nel commercio di agenti terapeutici contraffatti, la messa in contatto di commercianti svolge un ruolo importante, poiché i canali di distribuzione non sono chiaramente regolamentati. Nella Convenzione, pertanto, anche le attività di mediazione (francese «courtage» / tedesco: «Vermittlung», italiano: «intermediazione» inglese «brokering») sono state esplicitamente inserite nel catalogo delle attività punibili. Per attività di mediazione sono da intendere quelle svolte da intermediari e rispettivamente da agenti41, come ad esempio l’offerta di fornitura o di smercio di medicamenti contraffatti.

Adeguamento dell’articolo 4 capoverso 1 lettera e LATer

Nella definizione attuale di «smercio» (art. 4 cpv. 1 lett. e LATer) non viene espressamente menzionata né l’attività di mediatore né di agente. Per fare chiarezza in merito a questo aspetto, tali attività dovrebbero essere inserite nella definizione di «smercio», in modo che la legge imponga esplicitamente l’ottenimento di una licenza per il commercio all’ingrosso ai sensi dell’articolo 28 LATer anche da parte di persone che praticano lo smercio di agenti terapeutici senza avere contatto fisico con i prodotti. Questo adeguamento consentirebbe peraltro di allineare la LATer alla legislazione in materia di stupefacenti, nella quale le attività di mediatore e di agente figurano già tra le attività commerciali sottoposte all’obbligo di autorizzazione42.

A seguito dell’introduzione dell’obbligo di licenza per la mediazione di medicamenti non sono prevedibili restrizioni sul mercato legale, dove l’importanza dei mediatori o degli agenti è modesta a seguito dei percorsi di distribuzione brevi e trasparenti che caratterizzano la piazza svizzera.

Anche nella direttiva UE del 27 maggio 2011 per la protezione dei pazienti da medicamenti contraffatti43 la mediazione di medicamenti è stata inserita tra le attività che d’ora innanzi necessiteranno di una licenza per il commercio all’ingrosso.

Con l’adeguamento della definizione di «smercio» (art. 4 cpv. 1 lett. e LATer), tutti gli atti elencati nell’articolo 6 della Convenzione (sulla base dell’articolo 86 LATer) diventano passibili di pene.

Articolo 7 Falsificazione di documenti

Con questa clausola, le parti si impegnano a perseguire tutti coloro che, intenzionalmente, producono documenti falsificati o modificano illegalmente documenti esistenti, allo scopo di far apparire autentici agenti terapeutici. La nozione di documento, oltre ai certificati e ad altri documenti simili, include anche l’imballaggio, l’etichettatura e altri testi, come il foglietto illustrativo.

41 Ciò ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220); cfr. art. 412 e 418a CO.

42 Cfr. definizione di commercio all’art. 2 lett. b dell’ordinanza del 25 maggio 2011 sul controllo degli stupefacenti (OCStup; RS 812.121.1).

43 Cfr. nota a piè di pagina 26.