Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine

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sull’articolo 7 capoverso 1 in relazione con il capoverso 2 CP (principio della personalità passiva).

Nel diritto penale svizzero, tuttavia, in tema giurisdizionale non è contemplata la fattispecie delle persone autrici o vittime reati che hanno soltanto l’abituale dimora sul territorio elvetico. Ai sensi del capoverso 4 di questo articolo della Convenzione, ogni Stato contraente può tuttavia riservarsi il diritto di non applicare, oppure di applicare solo in determinati casi o a certe condizioni, le prescrizioni del capoverso 1 lettera d e del capoverso 2. La Svizzera esercita questo diritto, dichiarando quindi la propria competenza solo nei casi di reati commessi da suoi cittadini (cpv. 1 lett. d) oppure ai danni di suoi cittadini (cpv. 2).

Inoltre, secondo il capoverso 3, uno Stato contraente è tenuto a stabilire la propria competenza su qualsiasi reato contemplato dalla Convenzione anche qualora il presunto autore del reato sia presente sul suo territorio e non possa essere estradato in quanto cittadino di tale Stato. A questo obbligo di perseguimento penale in caso di mancata estradizione («aut dedere aut iudicare») la Svizzera fa fronte mediante gli articoli 6 e 7 CP. L’articolo 7 della legge del 20 marzo 198147 sull’assistenza in materia penale (AIMP) sancisce che, salvo che vi acconsenta per scritto, nessuno Svizzero può essere estradato o consegnato a uno Stato estero a scopo di perseguimento o esecuzione penali. La Convenzione sull’estradizione del Consiglio d’Europa del 13 dicembre 195748 disciplina, all’articolo 6, l’estradizione di propri cittadini. Questa Convenzione prevede gli stessi obblighi della Convenzione Medicrime. Le regole per il perseguimento penale in via sostitutiva da parte della Svizzera sono riportate negli articoli 85 segg. AIMP.

Articolo 11 Responsabilità di persone giuridiche

In applicazione dell’articolo 11, le persone giuridiche devono poter essere ritenute responsabili dei reati contemplati dalla Convenzione qualora essi siano compiuti per loro conto da persone fisiche che esercitano funzioni direttive in azienda (cpv. 1). La persona giuridica dovrà inoltre rispondere anche qualora la mancanza di sorveglianza o di controllo da parte di una persona fisica con funzioni dirigenziali abbia reso possibile il verificarsi di reati contemplati dalla Convenzione per conto di tale persona giuridica (cpv. 2).

Questa responsabilità può essere di natura civile, penale o amministrativa (cpv. 3) e non esclude la responsabilità penale della persona fisica autrice del reato (cpv. 4).

Numerose convenzioni internazionali siglate negli ultimi anni in materia di diritto penale contengono disposizioni simili, se non identiche, riguardanti la responsabilità delle imprese. La Convenzione penale del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 sulla corruzione49 prevede anch’essa la responsabilità di persone giuridiche, senza tuttavia precisare la natura di tale responsabilità (civile, penale o amministrativa).

La responsabilità penale di persone giuridiche è prevista nel diritto svizzero, a decorrere dal 1° ottobre 2003, dagli articoli 102 e 102a CP. Il Codice penale stabilisce una responsabilità primaria per un limitato numero di reati se all’impresa può essere contestato di non aver adottato tutte le ragionevoli e necessarie misure organizzative

47RS 351.1

48 RS 0.353.1

49 RS 0.311.55; cfr. art. 18.