Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine
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Articolo 90b (nuovo) Reati commessi all’estero e procedimenti complessi
Gli affari concernenti reati ai sensi dell’articolo 86 capoverso 2 LATer, indipendentemente che richiedano l’attuazione di misure di sorveglianza segrete, denotano in taluni casi un carattere soprannazionale e una complessità che giustificano un’assunzione dei casi da parte delle autorità penali federali ai sensi dell’articolo 2 LOAP. La scelta di una competenza facoltativa poggia sul fatto che solo un ristretto numero di casi possiede le caratteristiche adeguate per un tale trasferimento di competenza. La maggioranza dei casi, compresi quelli di portata internazionale, può essere trattata dall’Istituto rispettivamente dall’Amministrazione federale delle dogane. L’articolo 86 LATer genera un numero significativo di casi (circa 35 in questi ultimi anni), ma solo una piccola parte di essi giustifica il ricorso alla giurisdizione federale. Praticamente, i casi interessati da una richiesta di attivazione del MPC o di presa in carico di procedimenti da parte di quest’ultimo dovranno fare oggetto di una concertazione tra il servizio giuridico dell’Istituto o la Direzione generale delle dogane e il MPC.
I commenti formulati in merito all’articolo 90a capoversi 2 e 3 LATer concernenti la collaborazione con il MPC e l'istituto rispettivamente l’Amministrazione federale delle dogane e nel quadro delle competenze di polizia di questi ultimi sono parimenti applicabili in questo contesto.
Articolo 90c (nuovo) Coinvolgimento di terzi
Sotto molti aspetti, le autorità di perseguimento penale sono oggi confrontate con fattispecie che non possono essere esaminate senza speciali conoscenze tecniche. Spesso tali conoscenze mancano del tutto o in gran parte alle autorità giudiziarie e anche di polizia. Esse devono pertanto fare affidamento sull’assistenza di specialisti, siano essi al servizio di altre autorità di perseguimento penale oppure esperti privati. La richiesta di assistenza a specialisti privati da parte di ministeri pubblici e tribunali mediante relativi mandati di consulenza o di perizia è esplicitamente prevista nella maggior parte dei codici di diritto processuale, come anche nell’articolo 43 DPA. Tali mandati sono opportuni allorquando occorre dare risposta a una o più questioni tecniche ben definite o circoscritte. Normalmente questa esigenza si presenta a uno stadio piuttosto avanzato dell’indagine penale, quando in ogni caso alla persona imputata occorre garantire assistenza legale, sia in merito alla persona del perito sia in relazione alle domande da porre. Da questi periti si distinguono gli esperti che affiancano in qualità di assistenti le autorità di perseguimento penale nel quadro di attività di inchiesta che richiedono conoscenze specialistiche, per esempio nella consultazione e nel salvataggio di dati elettronici oppure in occasione di perquisizioni domiciliari. Le autorità di perseguimento penale devono assolutamente poter contare su questi specialisti, poiché spesso proprio i dati elettronici non possono neppure essere visionati senza conoscenze e software speciali. Dopo l’acquisizione dei dati sequestrati la persona inquirente deve potervi ricercare indizi dell’attività incriminata, e anche questa operazione è di regola possibile – oppure economicamente sostenibile – solo con l’aiuto di personale specializzato.
Nel suo articolo 16 capoverso 1, la Convenzione richiede alle parti di assicurare che le persone, le unità o i servizi responsabili delle indagini penali nel campo della lotta alla contraffazione di agenti terapeutici – tra queste rientrano anche le indagini sull’aspetto finanziario – siano specializzati e dispongano anche di una particolare formazione a tale scopo. A tale proposito, anche su questo sfondo appare eccessivo