Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine

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ampliare l’organico del reparto di diritto penale dell’Istituto dotandolo di specialisti in materia contabile e analisi forense di dati che, considerando l’esiguo numero di circa dieci perquisizioni domiciliari l’anno, potrebbero essere impegnati per una parte minima del loro tempo. Per rispondere alle esigenze della Convenzione, l’Istituto deve comunque avere la possibilità di avvalersi all’occorrenza di tali specialisti. L’Istituto collabora con i corpi di polizia cantonali, Fedpol e l’Amministrazione federale delle dogane, ma gli specialisti a disposizione di queste autorità non sono sufficienti a coprire l’intero supporto necessario per le indagini finanziarie nonché per l’acquisizione e l’analisi di dati, specie considerando le risorse tecniche e di personale certamente non eccessive a disposizione di tali autorità. L’Istituto, come una parte crescente di altre autorità di perseguimento penale63– deve pertanto fare affidamento su esperti privati in qualità di assistenti. Si tratta di una collaborazione di carattere diverso da quella basata su mandati peritali (come previsto dall’articolo 43 DPA), che prevede una delega di compiti nel quadro delle attività di indagine di polizia giudiziaria che richiede una sua base legale64. Una base che questa disposizione intende creare.

L’articolo 90c dispone che gli specialisti chiamati a prestare la loro assistenza devono essere indipendenti: l’Istituto deve quindi preventivamente accertarsi che non esistano motivi tali da renderli incompatibili con il servizio loro richiesto. Per la valutazione a tale scopo sono determinanti le norme di ricusazione applicabili per il personale dell’Istituto, ossia anche per i responsabili delle indagini del reparto di diritto penale (art. 29 DPA). Questo nuovo capoverso descrive anche i compiti che possono essere affidati alle persone inquirenti e da questo elenco sono volutamente state escluse le attività peritali, ossia le prese di posizione in merito a specifiche questioni tecniche che possono rendersi necessarie nella valutazione specialistica di determinate fattispecie; pertanto, l’articolo 90c LATer non sostituisce l’articolo 43 DPA, ma riguarda un’attività di altra natura.

Ovviamente, l’Istituto assume la responsabilità per gli assistenti assunti (art. 80 LATer).

Infine, la nuova diposizione indica le modalità di definizione dei costi risultanti dall’assunzione di personale ausiliario. Analogamente alla regolamentazione vigente nel CPP (art. 422 cpv. 1 lett. d) e alla dottrina in questa materia65, in linea di principio essi vanno considerati disborsi da portare a carico dei condannati, ma che l’amministrazione deve sostenere in caso di assoluzione o in presenza di particolari condizioni (art. 94 e seg. DPA).

63 A. Donatsch / F. Blocher, Outsourcing im Strafverfahren, ZStrR 2008, p. 347 - 363.

64 Idem, p. 356.

65 T. Domeisen in Higgli, Heer, Wiprächtiger (Hrsg.) Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Basilea 2011, n. 11 sull‘articolo 422.