Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine
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2.5 Capitolo VI: Cooperazione e scambio di informazioni tra le varie autorità
Articolo 17 Misure nazionali di cooperazione e scambio di informazioni
Requisiti della Convenzione
I capoversi 1, 3 e 4 dell’articolo 17 impegnano le parti ad assicurare la raccolta e lo scambio di informazioni tra autorità sanitarie, dogane, forze dell’ordine o qualsiasi altra autorità competente, in collaborazione con il settore privato, al fine di garantire una lotta efficace contro le contraffazioni di agenti terapeutici e reati simili.
La Convenzione lascia una notevole libertà agli Stati firmatari in quanto al metodo di attuazione, pur menzionando la possibilità di approntare un sistema di punti di contatto a livello nazionale o locale. La Svizzera ha adottato su scala nazionale già da parecchi anni il concetto di Single Points of Contact (SPOC) sviluppato dal Consiglio d’Europa. Punto di contatto nazionale ai sensi degli articoli 17 capoverso 3 e 22 capoverso 2 della Convenzione è il responsabile della divisione «Controllo dei farmaci illegali» dell’istituto. Da un lato il punto di contatto è l’interlocutore delle autorità nazionali per il ricevimento, la raccolta e la messa a disposizione di informazioni essenziali nella lotta contro la contraffazione di agenti terapeutici e reati simili. È inoltre incaricato del ricevimento e della ridistribuzione ai punti di contatto stranieri (art. 22 cpv. 2 della Convenzione) delle informazioni ricevute dai punti di contatto designati presso la dogana, la Fedpol, ecc. (punti di contatto settoriali), i quali sono a loro volta tenuti a trasmettere al punto di contatto nazionale qualsiasi informazione attinente alla lotta contro la contraffazione di agenti terapeutici e a reati simili di cui essi vengano a conoscenza. Nella prassi, i contatti avvengono in caso di necessità nell’ambito delle procedure correnti. Si tengono inoltre a scadenze regolari incontri trilaterali dei collaboratori designati dell’Istituto, della dogana e di Fedpol. D’altro lato il punto di contatto presso l’Istituto è responsabile del ricevimento, della raccolta e della messa a disposizione delle informazioni trasmessegli dai punti di contatto stranieri secondo l’articolo 22 capoverso 2 della Convenzione. Al contempo, il punto di contatto è tenuto a trasmettere immediatamente al punto di contatto settoriale competente o interessato le informazioni ricevute attinenti alla contraffazione di agenti terapeutici e a reati simili.
Si tratta ora di accordare a questo sistema consolidato una migliore visibilità e legittimità mediante un’idonea modifica della LATer. Gli strumenti e i punti di contatto nel settore dell’assistenza giudiziaria in materia penale non sono toccati. Lo scambio di informazioni praticato attualmente dall’Amministrazione federale delle dogane e da Fedpol con punti di contatto in Svizzera e all’estero non va né impedito né ostacolato.
Ai sensi del capoverso 2, le parti s’impegnano a stabilire una collaborazione con le imprese o persone legalmente operanti nella fabbricazione e nello smercio di agenti terapeutici.
Tuttavia, l’attuazione pratica di tale collaborazione richiede un emendamento della LATer al fine di renderla sistematica e conferirle un adeguato quadro legale.