Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine

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all’elaborazione di questo progetto e, tenuto conto dei suoi vantaggi pratici, l’ha rapidamente messo in atto. Il punto centrale di contatto nazionale è in seno all’Istituto, che è l’autorità competente qualora si rendessero necessarie misure urgenti per evitare il rischio sanitario legato a un agente terapeutico. Internamente all’Istituto, alla Direzione generale delle dogane e a Fedpol sono stati designati i punti di contatto Giustizia, Dogana e Polizia. Il sistema è funzionale. Il nuovo articolo 69 capoverso 4 LATer non fa altro che integrare a livello legislativo una prassi ormai consolidata e collaudata, rafforzandone la legittimità e la visibilità necessarie per il suo funzionamento nel lungo periodo.

I punti di contatto settoriali hanno il dovere di notificare immediatamente all’Istituto ogni incidente o constatazione connessi con agenti terapeutici illeciti. Il punto di contatto dell'Istituto è tenuto a trasmettere immediatamente ai punti di contatto settoriali le informazioni ricevute attinenti alla contraffazione di agenti terapeutici e a reati simili. A questo proposito va precisato che un prodotto di origine lecita diventa illecito se commercializzato al di fuori dei circuiti ufficialmente autorizzati. Il punto di contatto nazionale svolge un duplice ruolo: da un lato, esso assicura il collegamento tra i punti di contatto settoriali nonché il coordinamento delle informazioni; dall’altro, in conformità con l’articolo 22 capoverso 2 della Convenzione Medicrime, esso ha il compito di controllare e trasmettere le richieste di informazione e/o di cooperazione riguardanti la lotta contro la contraffazione di agenti terapeutici e reati simili che comportano una minaccia per la salute pubblica.

2.6 Capitolo V: Misure di prevenzione

Articolo 18 Misure di prevenzione

Ai sensi dei capoversi 1 e 2, i Paesi contraenti sono tenuti ad adottare misure legislative o di altra natura atte a garantire la fabbricazione di agenti terapeutici sicuri e di qualità, nonché una loro distribuzione altrettanto sicura.

Si tratta di uno dei punti fondanti della LATer, il cui articolo 1 capoverso 1 enuncia che, al fine di tutelare la salute dell’essere umano e degli animali, (essa) è volta a garantire la commercializzazione di agenti terapeutici di qualità, sicuri ed efficaci. Per la Svizzera, tale punto fondamentale non pone quindi alcun problema e non richiede alcun intervento legislativo o normativo specifico.

Il capoverso 3 impone alle parti di prendere delle misure concrete, dirette a formare le autorità di regolazione competenti e i loro partner, nonché i professionisti della salute, i fornitori, gli agenti di polizia e le autorità doganali. Le parti firmatarie devono anche prevedere delle campagne di sensibilizzazione dirette al grande pubblico e l’adozione di misure tese a prevenire la fornitura di agenti terapeutici e componenti contraffatti.

In larga misura, gli interventi proposti sono già stati resi operativi dall’Istituto, organizzatore di incontri regolari con gli organismi centrali dell’industria farmaceutica e di molteplici seminari informativi di settore. Frequenti sono gli scambi anche con le altre autorità federali o cantonali incaricate dell’attuazione della LATer. A questo proposito, si rimanda anche al commento all’articolo 16 capoverso 1 della Convenzione. Uno dei mandati dell’Istituto, espressamente sanciti dalla legge (art. 67 LATer), è l’informazione del pubblico. L’adozione di misure tecniche atte a