Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine
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prevenire lo smercio di prodotti contraffatti è una colonna portante del mandato legale dell’Istituto (cfr. commento relativo ai capoversi 1 e 2) la cui messa in pratica è già una delle idee direttrici delle vigenti ordinanze d’esecuzione del Consiglio federale o del Consiglio dell’Istituto.
2.7 Capitolo VI: Misure di tutela
Articolo 19 Protezione delle vittime
La Convenzione Medicrime impone che ognuna delle parti firmatarie adotti delle misure legislative e di altra natura finalizzate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime di reati, e in particolare:
a) assicurando che le vittime abbiano accesso alle informazioni rilevanti per il proprio caso e necessarie per la protezione della propria salute;
b) assistendo le vittime nel loro recupero fisico, psichico e sociale;
c) prevedendo, nell’ambito del proprio diritto interno, il diritto delle vittime al risarcimento da parte dei colpevoli.
Ai sensi del CPP, le persone danneggiate da agenti terapeutici contraffatti, sempreché la loro integrità fisica, sessuale o psichica ne sia stata direttamente pregiudicata, hanno lo stato giuridico di vittime e quindi possono rivendicare le informazioni e garanzie processuali sancite dalla Convenzione (art. 116 e seg. CPP). Sempre ai sensi del CPP le vittime, ma anche altre parti lese (p. es. colpite nei loro diritti a livello puramente finanziario), possono prendere parte come querelanti al procedimento penale o civile e di conseguenza avere accesso anche a informazioni riguardanti il processo a carico dell’autore del reato (art. 118 e seg. CPP). Le informazioni sanitarie e di supporto al processo di guarigione sono fornite dalle assicurazioni sociali e private. In materia di responsabilità civile, le vittime possono pretendere il risarcimento dei danni e la riparazione morale da parte dell’autore o autrice del reato, facendo valere le loro rivendicazioni per adesione nel processo penale. In via sussidiaria, a determinate condizioni e in misura limitata, è anche possibile beneficiare in base alla LAV di un indennizzo e riparazione morale da parte dello Stato. Tuttavia, ai sensi della LAV nessun indennizzo o riparazione morale possono essere riconosciuti se il reato è stato commesso all‘estero. Sebbene in procedimenti penali amministrativi dell’Istituto non sia prevista una partecipazione di danneggiati o vittime, la loro esigenza di informazioni può essere soddisfatta almeno parzialmente mediante l’informazione pubblica sul pericolo sanitario emanante da agenti terapeutici contraffatti (art. 67 LATer). Le parti lese, in base alla cui denuncia il procedimento è stato aperto, hanno inoltre diritto, in virtù del giudizio del Tribunale federale69, di essere almeno informati circa l’esito di tale procedimento amministrativo; un’analoga possibilità di visionare gli atti dopo la conclusione di un procedimento amministrativo è offerta dalla legge federale sulla trasparenza del 17 dicembre 200470 (LTras). Inoltre, anche nel caso di procedimenti penali amministrativi esiste la possibilità per i danneggiati di beneficiare dei valori patrimoniali recuperati (combinato disposto dell’articolo 2 DPA e dell’articolo 73 CP).
69 Cfr. DTF 124 IV 234 E. 3.
70 RS 152.3