Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo

I requisiti dell’articolo 19 della Convenzione sono quindi soddisfatti dal diritto vigente.

Articolo 20 La posizione delle vittime nelle indagini e nei procedimenti

La Convenzione Medicrime richiede misure legislative e di altra natura finalizzate a tutelare i diritti e gli interessi delle vittime di reati ad ogni grado di procedimento penale (nel quadro sia delle indagini preliminari che del procedimento giudiziario). L’articolo 20 della Convenzione contiene un elenco non esaustivo di tali misure. Queste ultime riguardano in particolare le informazioni sui diritti delle vittime nel procedimento penale e i servizi di cui esse possono disporre e sui quali esse devono essere informate fin dalla loro prima presa di contatto con le autorità competenti. Inoltre, le vittime di reati, le loro famiglie e i testimoni a carico devono essere protetti da intimidazioni e ritorsioni. Ove ciò sia giustificato, le vittime devono anche poter usufruire di patrocinio legale gratuito nella loro comparsa come parti nel procedimento penale.

Le succitate misure sono già previste nel Codice di procedura penale, soprattutto per quanto riguarda la definizione di «vittime» ivi contenuta, ovvero persone la cui integrità fisica, sessuale o psichica è stata direttamente menomata da un reato, ma anche per persone diversamente danneggiate da agenti terapeutici contraffatti (cfr. in particolare gli artt. 107 e 127 CPP e, per le vittime ai sensi del CPP, gli artt. 305 e 330 CPP, nonché l’art. 152 CPP). I requisiti dell’articolo 20, capoversi 1–3 e 5 della Convenzione sono quindi soddisfatti dal diritto nazionale.

L’articolo 20 capoverso 4 è ispirato all’articolo 11 capoverso 2 della delibera quadro del Consiglio dell’Unione europea del 15 marzo 2001 concernente la posizione della vittima di un reato nell’ambito del procedimento penale. Tale articolo è teso a consentire alle vittime di reati di sporgere denuncia più facilmente, potendo essi farlo direttamente presso le autorità competenti dello Stato di residenza. Se previsto dal diritto ivi vigente, le autorità potranno così avviare un procedimento e inoltrare la denuncia anche alle autorità dello Stato in cui il reato era stato commesso. La trasmissione avviene in base alle disposizioni vigenti in materia di strumenti cooperativi degli Stati interessati (a questo riguardo, cfr. il punto 2.8, commenti sull’articolo 21 della Convenzione).

2.8 Capitolo VII: Cooperazione internazionale

Articolo 21 Cooperazione internazionale in materia penale

L’articolo 21 capoversi 1 e 2 della Convenzione ingiunge agli Stati firmatari di cooperare nella misura più ampia possibile nell’applicazione degli strumenti internazionali applicabili e del loro diritto interno. Tale disposizione indica in modo esplicito le inchieste e le procedure relative alle infrazioni accertate secondo la Convenzione, come pure l’esecuzione di misure di sequestro e confisca. La Svizzera è già da lunga data abituata ad agire efficacemente in materia. In particolare, gli strumenti internazionali pertinenti sono la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 195971 e il suo Secondo Protocollo addizionale72, non-

71 RS 0.351.1