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Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 12 pagine

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Legge federale sulla registrazione dei tumori

a. cognome e nome;

b. numero d’assicurato;

c. data di nascita;

d. indirizzo.

2Se non è competente per la registrazione, il registro cantonale dei tumori trasmette i dati al registro cantonale dei tumori competente o al Registro svizzero dei tumori pediatrici.

Art. 9 Registrazione

1I registri cantonali dei tumori registrano per ogni malattia tumorale:

a. i dati di cui agli articoli 4 e 5;

b. il numero del Comune secondo la classificazione dell’Ufficio federale di statistica (UST);

c. il consenso di cui all’articolo 4 capoverso 2;

d. la data del decesso;

e. le cause del decesso.

2I registri cantonali dei tumori assegnano un numero a ogni caso di tumore.

3Cifrano i dati conformemente alle direttive del servizio nazionale di registrazione dei tumori.

4Garantiscono che i dati identificativi delle persone siano trattati separatamente dagli altri dati.

Art. 10 Completamento e aggiornamento dei dati

1I registri cantonali dei tumori completano i dati lacunosi e rettificano i dati non plausibili chiedendoli alle persone e alle istituzioni tenute alla raccolta dei dati.

2Completano e aggiornano inoltre:

a. i dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a–h confrontandoli con i dati dei registri cantonali e comunali degli abitanti;

b. la data del decesso confrontandola con i dati dei registri dello stato civile di cui all’articolo 39 del Codice civile5 e quelli dei registri cantonali e comunali degli abitanti;

c. le cause del decesso confrontandole con i dati della statistica delle cause di morte dell’UST.

3L’UST consente ai registri cantonali dei tumori e al Registro svizzero dei tumori pediatrici l’accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati necessari per il confronto di cui al capoverso 2 lettera c.

5 RS 210