Progetto
Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 12 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Legge federale sulla registrazione dei tumori
a. cognome e nome;
b. numero d’assicurato;
c. data di nascita;
d. indirizzo.
2Se non è competente per la registrazione, il registro cantonale dei tumori trasmette i dati al registro cantonale dei tumori competente o al Registro svizzero dei tumori pediatrici.
Art. 9 Registrazione
1I registri cantonali dei tumori registrano per ogni malattia tumorale:
a. i dati di cui agli articoli 4 e 5;
b. il numero del Comune secondo la classificazione dell’Ufficio federale di statistica (UST);
c. il consenso di cui all’articolo 4 capoverso 2;
d. la data del decesso;
e. le cause del decesso.
2I registri cantonali dei tumori assegnano un numero a ogni caso di tumore.
3Cifrano i dati conformemente alle direttive del servizio nazionale di registrazione dei tumori.
4Garantiscono che i dati identificativi delle persone siano trattati separatamente dagli altri dati.
Art. 10 Completamento e aggiornamento dei dati
1I registri cantonali dei tumori completano i dati lacunosi e rettificano i dati non plausibili chiedendoli alle persone e alle istituzioni tenute alla raccolta dei dati.
2Completano e aggiornano inoltre:
a. i dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a–h confrontandoli con i dati dei registri cantonali e comunali degli abitanti;
b. la data del decesso confrontandola con i dati dei registri dello stato civile di cui all’articolo 39 del Codice civile5 e quelli dei registri cantonali e comunali degli abitanti;
c. le cause del decesso confrontandole con i dati della statistica delle cause di morte dell’UST.
3L’UST consente ai registri cantonali dei tumori e al Registro svizzero dei tumori pediatrici l’accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati necessari per il confronto di cui al capoverso 2 lettera c.
5 RS 210