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Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 12 pagine

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Legge federale sulla registrazione dei tumori

Art. 11 Rilevamento di casi di tumore non trasmessi

1I registri cantonali dei tumori verificano periodicamente se vi sono casi di tumore che non sono stati loro trasmessi.

2A tal fine l’UST inoltra periodicamente ai registri cantonali dei tumori i dati della statistica delle cause di morte.

3Se, procedendo al confronto, constata che un caso di tumore non gli è stato trasmesso, il registro cantonale dei tumori lo immette nel registro. Nella misura del possibile completa i dati chiedendoli alla persona o all’istituzione tenuta alla raccolta dei dati.

Art. 12 Inoltro dei dati

1I registri cantonali dei tumori inoltrano periodicamente al servizio nazionale di registrazione dei tumori i dati di cui all’articolo 9 capoversi 1 e 2. Non sono inoltrati il cognome, il nome, l’indirizzo e il numero d’assicurato del paziente.

2I registri cantonali dei tumori inoltrano il numero d’assicurato e il numero del caso al garante.

3Il garante cifra il numero d’assicurato e lo inoltra insieme al numero del caso al servizio nazionale di registrazione dei tumori.

4Il Consiglio federale determina le modalità, il momento e la periodicità dell’inoltro dei dati.

Art. 13 Distruzione dei dati e anonimizzazione

1I registri cantonali dei tumori distruggono i dati di cui agli articoli 4 capoverso 1 e 5 capoverso 1 trasmessi dalle persone e dalle istituzioni tenute alla raccolta dei dati non appena li hanno registrati e il servizio nazionale di registrazione dei tumori ha proceduto alla verifica periodica della qualità della registrazione, al più tardi però tre anni dopo la loro ricezione.

2Dopo la revoca del consenso rilasciato secondo l’articolo 5 capoverso 3 cancellano i dati supplementari già registrati.

3Rendono anonimi:

a. i dati dieci anni dopo la registrazione della data e della causa del decesso;

b. i dati minimi dopo l’opposizione di cui all’articolo 4 capoverso 4.

4Il Consiglio federale disciplina i requisiti per un’anonimizzazione corretta e sicura.

Sezione 4: Servizio nazionale di registrazione dei tumori

Art. 14 Registrazione, verifica ed elaborazione dei dati

1Il servizio nazionale di registrazione dei tumori registra i dati trasmessi dai registri cantonali dei tumori e dal garante.