Progetto

Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 12 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

Legge federale sulla registrazione dei tumori

b. i compiti del Registro svizzero dei tumori pediatrici di cui all’articolo 22;

c. i compiti del garante di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera c.

2Il Consiglio federale sorveglia le organizzazioni e le persone incaricate dell’adempimento dei compiti.

3Le organizzazioni e le persone che adempiono compiti di cui al capoverso 1 hanno diritto a un’indennità per i compiti loro affidati. Il Consiglio federale disciplina la portata e le modalità dell’indennizzo.

Art. 32 Valutazione

1Il Dipartimento federale dell’interno provvede affinché l’efficacia, l’adeguatezza e l’economicità delle misure previste dalla presente legge siano valutate periodicamente, la prima volta però al più tardi cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

2Presenta al Consiglio federale un rapporto sui risultati e gli sottopone una proposta sull’ulteriore procedura.

Sezione 9: Esecuzione

Art. 33 Confederazione e Cantoni

La Confederazione e i Cantoni eseguono la presente legge nei loro ambiti di competenza.

Art. 34 Obbligo del segreto

Le persone incaricate dell’esecuzione della presente legge sono soggette all’obbligo del segreto.

Art. 35 Numero d’assicurato

1Per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, le persone e le istituzioni di cui all’articolo 4 capoverso 1 tenute alla raccolta dei dati, i servizi competenti per la tenuta dei registri cantonali dei tumori, del Registro svizzero dei tumori pediatrici e del garante, nonché l’UST sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato.

2Per adempiere i compiti conferitigli dalla presente legge, il servizio incaricato della tenuta del servizio nazionale di registrazione dei tumori è autorizzato a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato cifrato.

Sezione 10: Disposizioni penali

Art. 36 Contravvenzioni

1È punito con la multa chiunque, intenzionalmente: