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Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 12 pagine
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Legge federale sulla registrazione dei tumori
a. viola l’obbligo di raccogliere e trasmettere dati (art. 4 e 5);
b. viola l’obbligo di informare (art. 7);
c. viola una disposizione esecutiva la cui inosservanza è dichiarata punibile dal Consiglio federale.
2Il tentativo e la complicità sono punibili.
3Le contravvenzioni e le relative pene si prescrivono in cinque anni.
4In casi di esigua gravità si può rinunciare alla denuncia penale, al procedimento penale e alla punizione.
Art. 37 Competenza e diritto penale amministrativo
1Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.
2Gli articoli 6 e 7 (infrazioni commesse nell’azienda) nonché 15 (falsità in documenti; conseguimento fraudolento di una falsa attestazione) della legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo si applicano anche alle autorità cantonali.
Sezione 11: Disposizioni finali
Art. 38 Modifica del diritto vigente
Il Codice civile8 è modificato come segue:
Art. 43a cpv. 4 n. 5 (nuovo)
4Hanno accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati necessari alla verifica dell’identità di una persona:
5. i servizi competenti per la tenuta dei registri cantonali dei tumori di cui all’articolo 30 della legge del ....9 sulla registrazione dei tumori e del Registro svizzero dei tumori pediatrici di cui all’articolo 29 della legge sulla registrazione dei tumori.
Art. 39 Referendum ed entrata in vigore
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
7 RS 313.0
8 RS 210
9 …