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Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 12 pagine

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Legge federale sulla registrazione dei tumori

b. decorso del trattamento, in particolare regimi terapeutici, ulteriori terapie e fornitori di prestazioni coinvolti nel trattamento;

c. qualità di vita;

d. condizioni di vita, fattori di rischio e misure di diagnosi precoce.

2Le persone e le istituzioni di cui al capoverso 1 trasmettono al registro dei tumori competente i dati insieme ai dati necessari alla loro identificazione.

3I dati possono essere trasmessi soltanto se il paziente o il suo rappresentante legale è stato previamente informato conformemente all’articolo 7 e vi ha acconsentito.

4Il Consiglio federale:

a. stabilisce le malattie tumorali per le quali devono essere raccolti i dati di cui al capoverso 1;

b. può limitare la raccolta di questi dati nel tempo o a determinati gruppi di persone;

c. stabilisce la forma nella quale i dati devono essere raccolti.

Art. 6 Opposizione e revoca

1Il paziente o il suo rappresentate legale può, in ogni momento e senza addurne i motivi:

a. opporsi alla trasmissione dei dati di cui all’articolo 4 capoverso 1;

b. revocare il consenso di cui agli articoli 4 capoverso 2 e 5 capoverso 3.

2L’opposizione deve essere trasmessa al registro dei tumori competente in forma anonima e senza indicazioni sulla malattia tumorale.

Art. 7 Informazione al paziente

1Al momento della raccolta dei dati, il paziente o il suo rappresentate legale deve essere informato in particolare su:

a. il contenuto e la portata dei dati raccolti;

b. il tipo, lo scopo e l’estensione del trattamento dei dati da parte dei registri dei tumori e del servizio nazionale di registrazione dei tumori;

c. le misure destinate alla protezione dei dati personali raccolti;

d. i suoi diritti.

Sezione 3: Registri cantonali dei tumori

Art. 8 Esame della competenza

1I registri cantonali dei tumori verificano se sono competenti per la registrazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5. A tal fine confrontano i seguenti dati con quelli dei registri cantonali e comunali degli abitanti: