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Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 12 pagine
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Legge federale sulla registrazione dei tumori
Sezione 5: Registro svizzero dei tumori pediatrici
Art. 22
1Il Registro svizzero dei tumori pediatrici assume, per quanto concerne le malattie tumorali nei giovani pazienti, i compiti dei registri cantonali dei tumori secondo gli articoli 8–11 e 13 nonché i compiti del servizio nazionale di registrazione dei tumori secondo gli articoli 14 capoverso 3 e 16.
2Inoltra periodicamente al registro cantonale dei tumori competente i dati di cui all’articolo 9 capoversi 1 e 2.
Sezione 6: Promozione della registrazione di altre malattie
Art. 23 Aiuti finanziari
Nei limiti dei crediti stanziati la Confederazione può concedere aiuti finanziari ai registri che trattano i dati sulle malattie non trasmissibili fortemente diffuse o maligne diverse dai tumori, se i registri:
a. perseguono uno o più scopi di cui all’articolo 2;
b. dispongono di un sistema adeguato di garanzia della qualità; e
c. trattano i dati che:
1. consentono stime su scala nazionale per gruppi di popolazione definiti, e
2. sono importanti per l’allestimento dei rapporti sulla salute.
Art. 24 Inoltro dei dati
1I registri che ricevono aiuti finanziari mettono a disposizione dell’UFSP i dati necessari per l’allestimento dei rapporti sulla salute.
2Trasmettono i dati di modo che questi ultimi non permettano di identificare:
a. le persone figuranti nel registro;
b. le persone e le istituzioni che hanno trasmesso i dati al registro.
3Su richiesta, l’UFSP può inoltrare i dati ad altri servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni per scopi impersonali, in particolare per la ricerca, la pianificazione e la statistica.
Capitolo 7: Ricerca
Art. 25 Principi
I registri cantonali dei tumori, il Registro svizzero dei tumori pediatrici e il servizio nazionale di registrazione dei tumori sostengono la ricerca.