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Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 12 pagine
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Legge federale sulla registrazione dei tumori
Sezione 2: Raccolta dei dati sulle malattie tumorali
Art. 4 Raccolta dei dati minimi
1I medici, i laboratori, gli ospedali e altre istituzioni sanitarie pubbliche o private raccolgono, per ogni malattia tumorale, i seguenti dati relativi al paziente:
a. cognome e nome;
b. numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d’assicurato);
c. indirizzo;
d. data di nascita;
e. luogo di nascita;
f. sesso;
g. stato civile;
h. cittadinanza;
i. data e base dell’esame diagnostico;
j. dati diagnostici sulla malattia tumorale;
k. tipo, luogo e inizio del primo trattamento.
2I medici, i laboratori, gli ospedali e altre istituzioni sanitarie pubbliche o private chiedono inoltre al paziente se acconsente a che i suoi dati di contatto di cui all’articolo 27 siano trasmessi alla direzione di un progetto di ricerca. Il consenso deve essere rilasciato per scritto.
3I medici, i laboratori, gli ospedali e altre istituzioni sanitarie pubbliche o private trasmettono al registro dei tumori competente i dati di cui ai capoversi 1 e 2 insieme ai dati necessari alla loro identificazione.
4I dati possono essere trasmessi soltanto se il paziente o il suo rappresentante legale è stato previamente informato conformemente all’articolo 7 e non vi si è opposto.
5Il Consiglio federale:
a. può stabilire che per determinate malattie tumorali non debbano essere raccolti dati;
b. stabilisce la forma nella quale i dati devono essere trasmessi.
Art. 5 Raccolta dei dati supplementari
1Il Consiglio federale può prevedere che i medici, i laboratori, gli ospedali e altre istituzioni sanitarie pubbliche o private siano tenuti a raccogliere i seguenti dati relativi al paziente:
a. decorso della malattia, in particolare insorgenza di recidive e metastasi;