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Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 12 pagine
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Legge federale sulla registrazione dei tumori
Art. 17 Distruzione dei dati e anonimizzazione
1Il servizio nazionale di registrazione dei tumori cancella i dati supplementari già registrati dopo la revoca del consenso rilasciato secondo l’articolo 5 capoverso 3.
2Rende anonimi:
a. i dati dieci anni dopo la registrazione della data e della causa del decesso;
b. i dati minimi dopo l’opposizione di cui all’articolo 4 capoverso 4;
3Il Consiglio federale disciplina i requisiti per un’anonimizzazione corretta e sicura.
Art. 18 Garanzia della qualità dei dati
1Il servizio nazionale di registrazione dei tumori verifica periodicamente la qualità della registrazione dei dati da parte dei registri cantonali dei tumori e del Registro svizzero dei tumori pediatrici e, se necessario, prende le misure del caso.
2A tal fine può consultare per campionatura i dati registrati, tranne i dati identificativi delle persone, presso i registri cantonali dei tumori e il Registro svizzero dei tumori pediatrici.
3Stabilisce per i registri cantonali dei tumori e il Registro svizzero dei tumori pediatrici la struttura dei dati e le direttive per la cifratura.
Art. 19 Misure di sostegno
1Il servizio nazionale di registrazione dei tumori allestisce i mezzi ausiliari necessari per la raccolta e la trasmissione dei dati.
2Mette a disposizione i documenti necessari per l’informazione ai pazienti.
3Può sostenere la formazione e il perfezionamento del personale dei registri cantonali dei tumori e del Registro svizzero dei tumori pediatrici.
Art. 20 Informazione della popolazione
1Il servizio nazionale di registrazione dei tumori informa periodicamente la popolazione sulla registrazione delle malattie tumorali in Svizzera.
2Informa in particolare su:
a. le condizioni che i registri cantonali dei tumori, il Registro svizzero dei tumori pediatrici e il servizio nazionale di registrazione dei tumori devono rispettare nel trattare i dati;
b. i dati registrati dai registri cantonali dei tumori, dal Registro svizzero dei tumori pediatrici e dal servizio nazionale di registrazione dei tumori;
c. i diritti delle persone registrate.
Art. 21 Collaborazione internazionale
Il servizio nazionale di registrazione dei tumori collabora con le autorità e le istituzioni estere nonché con le organizzazioni internazionali.