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Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 12 pagine
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Legge federale sulla registrazione dei tumori
d. sia garantita la protezione dei dati e siano concluse le necessarie convenzioni.
3Le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano per analogia all’inoltro di dati da parte dei registri cantonali dei tumori e del Registro svizzero dei tumori pediatrici a scopi di ricerca.
Sezione 8: Compiti della Confederazione e dei Cantoni
Art. 29 Confederazione
1 La Confederazione istituisce:
a. un servizio nazionale di registrazione dei tumori;
b. un Registro svizzero dei tumori pediatrici;
c. un servizio che garantisce la confidenzialità dei numeri d’assicurato, competente per la loro cifratura (garante).
2Il garante è indipendente dal servizio nazionale di registrazione dei tumori, dai registri cantonali dei tumori e dal Registro svizzero dei tumori pediatrici dal punto di vista amministrativo e organizzativo.
Art. 30 Cantoni
1I Cantoni tengono registri cantonali dei tumori. Più Cantoni possono tenere congiuntamente un registro.
2Provvedono affinché:
a. i registri cantonali dei tumori adempiano i propri compiti in modo efficiente e a tal riguardo garantiscano la protezione dei dati;
b. il personale dei registri cantonali dei tumori riceva una formazione e un perfezionamento adeguati;
c. i registri cantonali dei tumori e il Registro svizzero dei tumori pediatrici possano confrontare i loro dati con quelli dei registri cantonali e comunali degli abitanti (art. 8 e 10).
3I Cantoni possono prevedere che i registri cantonali e comunali degli abitanti consentano ai registri cantonali dei tumori e al Registro svizzero dei tumori pediatrici l’accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati necessari per il confronto di cui al capoverso 2 lettera c.
Art. 31 Delega di compiti
1Il Consiglio federale può delegare l’adempimento di compiti previsti dalla presente legge a organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato. Questo vale segnatamente per:
a. i compiti del servizio nazionale di registrazione dei tumori di cui agli articoli 14–21;