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Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 12 pagine
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Legge federale sulla registrazione dei tumori
2Verifica i dati e comunica le eventuali inesattezze al registro interessato.
3Elabora i dati per:
a. la statistica nazionale dei tumori;
b. le analisi nell’ambito dell’allestimento dei rapporti sulla salute;
c. le ulteriori analisi per la ricerca, la pianificazione e la statistica.
4Il servizio nazionale di registrazione dei tumori allestisce una statistica nazionale sul numero di pazienti che si sono avvalsi del loro diritto di opposizione.
Art. 15 Inoltro dei dati
1Il servizio nazionale di registrazione dei tumori inoltra periodicamente al garante i dati elaborati per la statistica nazionale dei tumori, insieme al numero d’assicurato cifrato. Il garante decifra il numero d’assicurato e lo inoltra all’UST con i dati elaborati.
2Su richiesta, il servizio nazionale di registrazione dei tumori può mettere i dati elaborati, senza il numero d’assicurato cifrato, a disposizione di altri servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni, per scopi impersonali, in particolare per la ricerca, la pianificazione e la statistica, a condizione che:
a. i dati siano resi anonimi o distrutti dai servizi amministrativi non appena lo scopo del trattamento lo consente;
b. i servizi amministrativi si impegnino a non trasmettere a terzi i dati ricevuti;
c. i servizi amministrativi rendano noti i risultati in modo tale da non permettere l’identificazione del paziente nonché delle persone e delle istituzioni tenute alla raccolta dei dati.
3Il servizio nazionale di registrazione dei tumori può inoltrare i dati elaborati, in forma anonima, a organizzazioni internazionali.
4L’inoltro dei dati a terzi per scopi di ricerca è retto dall’articolo 28.
5Il Consiglio federale determina le modalità, il momento e la periodicità dell’inoltro dei dati.
Art. 16 Statistica dei tumori, rapporti sulla salute e pubblicazione dei risulta-
ti
1Il servizio nazionale di registrazione dei tumori sostiene l’UST nell’allestimento della statistica dei tumori.
2Provvede alla valutazione dei dati nel quadro dei rapporti sulla salute.
3Pubblica i risultati e i principi statistici più importanti in una forma adeguata per gli utenti. I risultati e i principi non pubblicati sono resi accessibili in maniera adeguata.
4I risultati e i principi statistici sono pubblicati o resi accessibili in una forma che non permette l’identificazione dei pazienti nonché delle persone e delle istituzioni tenute alla raccolta dei dati.