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Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine

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Ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio

Il Consiglio federale,

visti gli articoli 1 capoverso 3, 4 capoverso 2, 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 7 capoverso 4, 9 capoverso 3, 11 capoverso 2, 13 capoverso 2, 18 capoverso 2 e 19 capoverso 3 della legge federale concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio del 17 dicembre 20101 (legge),

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Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La legge e la presente ordinanza si applicano alle attività a rischio offerte a titolo professionale che iniziano, terminano o si svolgono almeno in parte sul territorio della Confederazione svizzera.

Art. 2 Definizioni

1 Nella legge e nella presente ordinanza i termini hanno i seguenti significati:

a. zona montagnosa: l’intera regione delle zone di montagna da II a IV e della regione di estivazione secondo l’ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione delle zone del 7 dicembre 19982 e i terreni non coltivabili siti nella regione alpina, come rocce, falde detritiche, nevai e ghiacciai;

b. zona rocciosa: regione caratterizzata da superfici rocciose o cenge;

c. zone di fiumi e torrenti: parti di terreno in cui si trovano acque superficiali correnti ai sensi dell’articolo 4 lettera a della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 19913;

d. canyoning: discesa di corsi d’acqua e di gole con tecniche diverse che prevedono arrampicata, discesa con la corda e nuoto;

e. rafting: attività svolta con un gommone secondo l’articolo 2 lettera a numero 12 dell’ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere dell’8 novembre 19784 su acque correnti corrispondenti ai gradi di difficoltà da I a VI della

1 RS

2 RS 912.1

3 RS 814.20

4 RS 747.201.1

2011–......