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Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine

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Ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio

b. offrono garanzia di rispettare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordinanza.

3 L’autorizzazione permette di svolgere le seguenti attività:

a. arrampicata su roccia in palestra di roccia;

b. arrampicata su roccia in terreno montagnoso o roccioso ad eccezione delle zone coperte di neve o di ghiaccio o di terreni per raggiungere i quali è necessario l’uso di ramponi, piccozze o altri ausili.

Sezione 2: Certificazione

Art. 9 Requisiti

Una certificazione è presupposto sufficiente per la concessione dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 6 della legge, se è stata rilasciata da un organismo accreditato in conformità all’articolo 2 dell’ordinanza del 17 giugno 199611 sull’accreditamento e sulla designazione in base ad un sistema riconosciuto di gestione della qualità.

Art. 10 Sistemi di gestione della qualità per le attività a rischio

1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) riconosce i sistemi di gestione della qualità come presupposto della certificazione a norma dell’articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge, se:

a. le attività offerte sono controllate in base a criteri quantificabili per garantire la protezione dell’utente;

b. tutte le attività soggette ad autorizzazione ai termini della legge offerte dall’impresa sono state considerate nel concetto di sicurezza;

c. il sistema di gestione della qualità prevede requisiti minimi per la formazione e direttive che ne garantiscono l'applicazione;

d. in caso di collaborazione con terzi in attività soggette ad autorizzazione si garantisce che essi sono a loro volta certificati o li si integra nel concetto di sicurezza dell’impresa;

e. la certificazione viene rilasciata in base all’esame di una documentazione scritta – come il manuale delle procedure da seguire o il concetto di sicurezza – e a un controllo della prassi seguita;

f. il controllo viene fatto a scadenza annuale ed è possibile sanare le lacune rilevate entro un termine stabilito;

10 Schema della formazione delle guide alpine del 19.6.2008, elaborato dalla commissione che

cura la qualità della formazione, da richiedere alla segreteria della formazione

dell’Associazione svizzera delle guide alpine, Gärbigässli 1, 3855 Brienz.

11 RS 946.512

Versione per la consultazione 06.11.20115