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Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine

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Ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio

Art. 13 Esenzione dall’obbligo di autorizzazione ad attività che si svolgono

solo parzialmente sul territorio svizzero

1 Per lo svolgimento di attività a rischio che iniziano e si concludono all’estero non è necessaria alcuna autorizzazione.

2 Se le attività comprendono almeno un pernottamento sul territorio svizzero, l'offerente è tenuto ad osservare le disposizioni sullo svolgimento delle attività sul territorio della Confederazione svizzera.

Sezione 4: Procedura

Art. 14 Rilascio dell’autorizzazione

1 Il richiedente deve inoltrare domanda scritta alle autorità del Cantone in cui si trova il domicilio o la sede. Se il domicilio o la sede sono all’estero, la richiesta può essere inoltrata a un’autorità cantonale a scelta.

2La richiesta deve essere corredata dai dati e dalle indicazioni di cui all’allegato.

3 I Cantoni possono pretendere che venga utilizzato un apposito formulario da essi elaborato.

4 L’autorità esamina la richiesta e la documentazione allegata entro cinque giorni dal ricevimento. Se la domanda è lacunosa o incompleta, la rinvia al mittente con l’indicazione di una scadenza per ovviare alle imprecisioni. Se tale termine non è rispettato, la domanda viene considerata ritirata.

5 L’autorità decide in merito alla richiesta entro 30 giorni dal momento in cui è disponibile la domanda completa in ogni sua parte.

6 Per il resto, alla procedura si applica il diritto cantonale.

Art. 15 Rinnovo dell’autorizzazione

1 Per il rinnovo dell’autorizzazione le guide alpine, i maestri di sport sulle neve, gli accompagnatori di escursionismo e gli istruttori di arrampicata devono dimostrare che dalla data della concessione dell’autorizzazione o dell’ultimo rinnovo hanno dedicato almeno tre giornate al perfezionamento offerto dalle rispettive associazioni professionali.

2 Chi offre altre attività deve dimostrare, per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione, che la certificazione è stata prolungata.

3 Per il resto, si applica alla procedura l’articolo 6.

Versione per la consultazione 06.11.20117