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Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine
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Ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio
g. il sistema di gestione della qualità è stato riconosciuto dal Servizio d’accreditamento svizzero SAS come base per concedere l’accreditamento.
2 La decisione relativa al riconoscimento e la norma o il regolamento di certificazione sono pubblicati sul Foglio federale.
3 Il riconoscimento vale per cinque anni.
Art. 11 Fondazione «Saftey in adventures»
1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) sostiene la fondazione «Safety in adventures» nello sviluppo di adeguati sistemi della qualità con relativa label nel campo della sicurezza nelle attività a rischio.
2 Il Dipartimento regola i dettagli in un contratto di prestazione.
Sezione 3: Esenzione dall’obbligo di autorizzazione
Art. 12 Esenzione dall’obbligo di autorizzazione per offerenti casuali prove-
nienti dall’Unione Europea o da Stati dell’AELS
1 Le persone fisiche residenti e le persone giuridiche aventi sede nell’Unione Europea (UE) o in uno Stato dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) non sono assoggettate all’obbligo di autorizzazione se:
a. sono autorizzate allo svolgimento dell’attività a titolo professionale in almeno uno degli Stati membri dell’UE o dell’AELS;
b. in un anno civile svolgono attività sul territorio della Confederazione svizzera per non oltre 90 giorni.
2 Per il resto soggiacciono completamente alle disposizioni per lo svolgimento delle attività sul territorio della Confederazione svizzera.
3 Anteriormente all’inizio della prima attività o in caso di cambiamenti comunicano all’Ufficio federale dello sport i seguenti dati:
a. nome, forma giuridica, domicilio o sede e indirizzo;
b. tipo e ammontare della copertura assicurativa;
c. certificazione dell’autorizzazione a svolgere l’attività in almeno uno degli Stati membri dell’UE o dell’esenzione dall’obbligo di autorizzazione nel territorio dell’UE o dell’AELS.
4 L’Ufficio federale dello sport pubblica in Internet i dati di cui al capoverso 3.
6 Versione per la consultazione 06.11.2011