Progetto

Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

Ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio

g. il sistema di gestione della qualità è stato riconosciuto dal Servizio d’accreditamento svizzero SAS come base per concedere l’accreditamento.

2 La decisione relativa al riconoscimento e la norma o il regolamento di certificazione sono pubblicati sul Foglio federale.

3 Il riconoscimento vale per cinque anni.

Art. 11 Fondazione «Saftey in adventures»

1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) sostiene la fondazione «Safety in adventures» nello sviluppo di adeguati sistemi della qualità con relativa label nel campo della sicurezza nelle attività a rischio.

2 Il Dipartimento regola i dettagli in un contratto di prestazione.

Sezione 3: Esenzione dall’obbligo di autorizzazione

Art. 12 Esenzione dall’obbligo di autorizzazione per offerenti casuali prove-

nienti dall’Unione Europea o da Stati dell’AELS

1 Le persone fisiche residenti e le persone giuridiche aventi sede nell’Unione Europea (UE) o in uno Stato dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) non sono assoggettate all’obbligo di autorizzazione se:

a. sono autorizzate allo svolgimento dell’attività a titolo professionale in almeno uno degli Stati membri dell’UE o dell’AELS;

b. in un anno civile svolgono attività sul territorio della Confederazione svizzera per non oltre 90 giorni.

2 Per il resto soggiacciono completamente alle disposizioni per lo svolgimento delle attività sul territorio della Confederazione svizzera.

3 Anteriormente all’inizio della prima attività o in caso di cambiamenti comunicano all’Ufficio federale dello sport i seguenti dati:

a. nome, forma giuridica, domicilio o sede e indirizzo;

b. tipo e ammontare della copertura assicurativa;

c. certificazione dell’autorizzazione a svolgere l’attività in almeno uno degli Stati membri dell’UE o dell’esenzione dall’obbligo di autorizzazione nel territorio dell’UE o dell’AELS.

4 L’Ufficio federale dello sport pubblica in Internet i dati di cui al capoverso 3.

6 Versione per la consultazione 06.11.2011