Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine
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Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS
Commento all’ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (Ordinanza sulle attività a rischio)
Annotazioni di carattere generale
Nell’ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (qui di seguito «ordinanza») non si deve specificare che per l’esercizio delle attività a rischio oltre all’autorizzazione prevista dalla legislazione sulle attività a rischio si devono richiedere anche tutti gli altri permessi previsti nel diritto federale e cantonale. In questo ambito ci si riferisce in particolare alle seguenti autorizzazioni:
• ai sensi della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio e di quella sulla protezione dell’ambiente, ad esempio le autorizzazioni eccezionali delle autorità cantonali per lo svolgimento di attività in una zona protetta;
• ai sensi della legislazione federale sulla pianificazione del territorio e di quella cantonale in materia di edilizia e di pianificazione per edifici e impianti, come già previsto nell’articolo 8 capoverso 3 della legge sulle attività a rischio1 (qui di seguito indicata come «legge»);
• ai sensi del diritto cantonale per l’uso particolare di terreno pubblico, ad
esempio per l’uso di un ponte stradale come piattaforma per il salto con l’elastico (bungee jumping).
Del pari non viene espressamente citato nell’ordinanza che i natanti utilizzati
(gommoni e canotti pneumatici) devono essere conformi alle disposizioni della legislazione sulla navigazione interna. Il relativo controllo è parte integrante di una certificazione.
Capitolo 1: Disposizioni generali Articolo 1 Campo di applicazione
Parlando del campo di applicazione della legge va innanzitutto considerato che spesso le attività a rischio si svolgono in zone di confine e quindi capita che operatori
1 Cfr. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 27 marzo 2009 (rapporto della commissione) FF 2009 1882, p. 5215; vi rientra anche il controllo delle vie ferrate da parte del genio civile.