Progetto

Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

Ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio

Art 19 Emolumenti

1 Gli emolumenti per l’esame delle richieste di autorizzazione e la decisione ammontano a:

a. 100 franchi per l’autorizzazione concessa a guide alpine, maestri di sport sulla neve, accompagnatori di escursionismo e istruttori di arrampicata;

b. 500 franchi per le autorizzazioni previste all’articolo 6 della legge.

2 Gli emolumenti per il rinnovo dell’autorizzazione ammontano a 50 franchi.

3 Vengono inoltre riscossi i seguenti emolumenti:

a. 50 franchi in caso di rinvio della domanda al richiedente con l’invito a completarla (art. 7 cpv. 4);

b. 200 franchi per la revoca dell’autorizzazione per mancata osservanza di prescrizioni e condizioni (art. 22).

4 Se l’esame della documentazione richiede particolare impegno, si applica una tariffa di 100 franchi all’ora. Ogni frazione di mezz'ora viene considerata come una mezz’ora piena.

5 Le spese sostenute - come ad esempio il costo di eventuali perizie - e gli emolumenti riscossi dall’UFFT per il riconoscimento dei certificati di capacità sono fatturati a parte in aggiunta all’ammontare della tassa.

Capitolo 3: Obbligo di assicurazione e di informazione

Art. 20 Obbligo di assicurazione

1 L’importo minimo della copertura assicurativa a norma dell’articolo 13 della legge ammonta a 5 milioni di franchi all’anno.

2 Sono equiparate all’assicurazione di responsabilità civile professionale le seguenti garanzie:

a. la fideiussione o la dichiarazione di garanzia di una banca;

b. un conto vincolato presso una banca per un importo di 5 milioni di franchi.

3 La società di assicurazione o la banca devono disporre della necessaria autorizzazione della competente autorità svizzera di sorveglianza.

Art. 21 Obbligo di informazione

1 Chi dispone di un’autorizzazione ai termini della legge è tenuto a informare i propri clienti riguardo alla sua assicurazione o alle garanzie che le sono equiparate:

a. nel contratto o nelle disposizioni generali di contratto;

Versione per la consultazione 06.11.20119