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Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine
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Ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio
Art 19 Emolumenti
1 Gli emolumenti per l’esame delle richieste di autorizzazione e la decisione ammontano a:
a. 100 franchi per l’autorizzazione concessa a guide alpine, maestri di sport sulla neve, accompagnatori di escursionismo e istruttori di arrampicata;
b. 500 franchi per le autorizzazioni previste all’articolo 6 della legge.
2 Gli emolumenti per il rinnovo dell’autorizzazione ammontano a 50 franchi.
3 Vengono inoltre riscossi i seguenti emolumenti:
a. 50 franchi in caso di rinvio della domanda al richiedente con l’invito a completarla (art. 7 cpv. 4);
b. 200 franchi per la revoca dell’autorizzazione per mancata osservanza di prescrizioni e condizioni (art. 22).
4 Se l’esame della documentazione richiede particolare impegno, si applica una tariffa di 100 franchi all’ora. Ogni frazione di mezz'ora viene considerata come una mezz’ora piena.
5 Le spese sostenute - come ad esempio il costo di eventuali perizie - e gli emolumenti riscossi dall’UFFT per il riconoscimento dei certificati di capacità sono fatturati a parte in aggiunta all’ammontare della tassa.
Capitolo 3: Obbligo di assicurazione e di informazione
Art. 20 Obbligo di assicurazione
1 L’importo minimo della copertura assicurativa a norma dell’articolo 13 della legge ammonta a 5 milioni di franchi all’anno.
2 Sono equiparate all’assicurazione di responsabilità civile professionale le seguenti garanzie:
a. la fideiussione o la dichiarazione di garanzia di una banca;
b. un conto vincolato presso una banca per un importo di 5 milioni di franchi.
3 La società di assicurazione o la banca devono disporre della necessaria autorizzazione della competente autorità svizzera di sorveglianza.
Art. 21 Obbligo di informazione
1 Chi dispone di un’autorizzazione ai termini della legge è tenuto a informare i propri clienti riguardo alla sua assicurazione o alle garanzie che le sono equiparate:
a. nel contratto o nelle disposizioni generali di contratto;
Versione per la consultazione 06.11.20119