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Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine
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Ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio
Art. 7 Accompagnatori di escursionismo
1 L’accompagnatore di escursionismo che offre a titolo commerciale attività in regioni montagnose innevate o coperte di ghiaccio deve disporre di un’autorizzazione.
2 L’autorizzazione viene concessa se l’accompagnatore di escursionismo:
a. ha conseguito il titolo di «Accompagnatore di escursionismo con attestato professionale federale» a norma dell’articolo 43 della LFPr8 o ha seguito un’altra formazione riconosciuta come equivalente dall’UFFT;
b. offre garanzia di rispettare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordinanza.
3 L’autorizzazione consente di guidare i clienti in escursioni fino a un grado T3 o WT 3 sulla scala delle difficoltà del Club Alpino Svizzero CAS9 a condizione che si rimanga su sentieri escursionistici o di montagna o su percorsi riconosciuti.
4 Consente inoltre di guidare i clienti in escursioni con le racchette da neve al di fuori dell’ambito di responsabilità dei gestori degli impianti di risalita a condizione che:
a. non vengano attraversati ghiacciai, se non su piste demarcate che rientrano nell’ambito di responsabilità degli impianti di risalita;
b. da un corretto esame del pericolo di valanghe nella zona interessata risulta al massimo un pericolo ridotto;
c. ad eccezione di coltelli da ghiaccio o racchette da neve non sia necessario l’uso di altre attrezzature tecniche, in particolare di ausili per la progressione come ramponi, piccozze e corde.
Art. 8 Istruttori di arrampicata
1 Chi vuole svolgere attività commerciale come istruttore di arrampicata in terreno montagnoso o roccioso deve disporre di un’autorizzazione.
2Non è necessaria l’autorizzazione per istruttori di arrampicata per chi dispone di quella per le guide alpine.
3 Gli istruttori di arrampicata ottengono l’autorizzazione se:
a. hanno conseguito il titolo di istruttore di arrampicata10 dell’Associazione svizzera delle guide di montagna o hanno seguito un’altra formazione riconosciuta come equivalente dall’UFFT;
8 RS 412.10
9 Le tabelle possono essere richieste al Club Alpino Svizzero CAS, 3000 Berna 23 o consultate
su Internet http://www.casticino.ch /formazione_tecnica
4 Versione per la consultazione 06.11.2011