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Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine
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Ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio
Art. 16 Notifica di cambiamenti
1Il titolare di un’autorizzazione è tenuto a comunicare entro 30 giorni alla competente autorità cantonale i seguenti cambiamenti:
a. cambiamenti nei dati di cui alle cifre 1 e 2 dell’allegato;
b. revoca del titolo di formazione professionale o della certificazione;
c. modifiche intervenute in relazione all’assicurazione secondo l’articolo 13 della legge.
2Va parimenti comunicata la rinuncia volontaria all’autorizzazione in seguito ad abbandono della professione o cessazione dell’attività commerciale.
Art. 17 Pubblicazione
1 Le competenti autorità cantonali pubblicano su Internet tutte le autorizzazioni valide con l’indicazione dei seguenti dati:
a. cognome, nome, denominazione della ditta e numero di identificazione delle imprese (IDI);
b. recapito;
c. tipo di autorizzazione;
d. data di scadenza dell’autorizzazione.
Art. 18 Misure in caso di violazione delle disposizioni
1 L’autorità cantonale competente per il rilascio dell’autorizzazione prende le misure necessarie se rileva che le disposizioni della legge o della presente ordinanza sono state violate, nella fattispecie se:
a. non sono più soddisfatti i requisiti per la concessione dell’autorizzazione;
b. non viene rispettato l’obbligo di assicurazione;
c. non viene rispettato l’obbligo di informazione.
2 Se ritiene possibile ovviare alle lacune, l’autorità impone una scadenza adeguata per raggiungere questo scopo. Se tale termine non viene rispettato per motivi giustificabili, può procrastinare la scadenza..
3Se non si ravvisa alcuna possibilità di ovviare alle lacune o se queste persistono anche oltre il termine imposto e non consentono di proseguire l’attività, l’autorità competente interdice ogni ulteriore attività e ritira l’autorizzazione.
8 Versione per la consultazione 06.11.2011