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Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine
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Ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio
Art. 24 Entrata in vigore
1 Fatta salva la riserva contenuta nel capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il primo gennaio 2013.
2 Gli articoli 9–11 entrano in vigore il primo agosto 2012.
… In nome del Consiglio federale svizzero
Il presidente della Confederazione:
La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova
Versione per la consultazione 06.11.201111