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Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine

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Ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio

Art. 24 Entrata in vigore

1 Fatta salva la riserva contenuta nel capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il primo gennaio 2013.

2 Gli articoli 9–11 entrano in vigore il primo agosto 2012.

… In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione:

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

Versione per la consultazione 06.11.201111