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Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine

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Ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio

b. sulla conferma della prenotazione e sui biglietti;

c. nel sito internet.

2 L’informazione comprende:

a. la somma assicurata;

b. il tipo di assicurazione o di garanzia;

c. nome, sede e IDI della società di assicurazioni o della banca.

Capitolo 4: Applicabilità delle disposizioni penali della legge

Art. 22 Applicabilità delle disposizioni penali della legge

Gli articoli 15 e 16 della legge si applicano anche alle attività soggette ad autorizzazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente ordinanza.

Capitolo 5 : Disposizioni finali

Art. 23 Disposizioni transitorie

1 L’articolo 19 capoversi 1 e 2 della legge valgono per analogia per gli accompagnatori di escursioni e gli istruttori di arrampicata.

2 Le autorizzazioni basate sul diritto cantonale per lo svolgimento a titolo professionale di una delle attività soggette ad autorizzazione a norma dell’articolo 1 capoverso 2 lettere c-e della legge rimangono valide ai sensi della legge federale fino alla loro scadenza, ma comunque non oltre il 30 giugno 2014.

3 Nei Cantoni in cui un’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione a norma della legge e della presente ordinanza come riportate nell’articolo 1 capoverso 2 lettere c-e della legge poteva svolgersi finora senza autorizzazione, il diritto cantonale continua a valere fino al 30 giugno 2014. Le disposizioni della legge e della presente ordinanza si applicano riguardo agli obblighi di diligenza, di assicurazione e di informazione.

4 A condizione che il titolare pratichi la professione in modo regolare e segua un perfezionamento adeguato, il DDPS può dichiarare patenti rette dal diritto previgente come equivalenti al titolo di «Guida alpina con attestato professionale federale» o di «Maestro di sport della neve con attestato professionale federale».

5 Il DDPS indica i centri autorizzati alla certificazione, fino a quando non è accreditato un centro di certificazione.

6 I Cantoni adeguano la propria legislazione alla legge e alla presente ordinanza entro il 31 dicembre 2015.

10 Versione per la consultazione 06.11.2011