Progetto
Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio
Capitolo 2: Autorizzazioni
Sezione 1: guide alpine, maestri di sport sulla neve, accompagnatori di escursionismo e istruttori di arrampicata
Art. 5 Guide alpine
1 Al titolo di «guida alpina con attestato professionale federale» a norma dell’articolo 43 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 20026 (LFPr) sono equiparati :
a. il diploma di guida alpina dell’Unione internazionale delle associazioni di guida alpina (UIAGM);
b. altri certificati di capacità riconosciuti come equivalenti dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) .
2 Le persone che seguono la formazione da guida alpina e hanno superato il corso di aspirante guida o un altro corso equivalente per completare la propria formazione professionale possono condurre escursioni con i clienti, a condizione che ciò avvenga sotto la sorveglianza di una guida alpina dotata della relativa autorizzazione, che si assume parte della responsabilità.
3 L’autorizzazione per le guide alpine comprende il canyoning, a condizione che la guida disponga di una formazione accessoria in questo ambito riconosciuta dall’Associazione svizzera delle guide di montagna (ASGM) o dall’UIAGM.
Art. 6 Maestri di sport sulla neve
1 Al titolo di «maestro di sport della neve con attestato professionale federale» a norma dell’articolo 43 della LFPr7 sono equiparati i certificati di capacità riconosciuti come equivalenti dall’UFFT.
2 L’autorizzazione consente di guidare clienti in escursioni fuori dell’ambito di responsabilità degli impianti di risalita, a condizione che:
a. non vengano attraversati ghiacciai, se non su piste che rientrano nell’ambito di responsabilità degli impianti di risalita;
b. da un corretto esame del rischio di valanghe nella zona interessata risulta al massimo un pericolo ridotto;
c. ad eccezione di pelli di foca, coltelli da ghiaccio o racchette da neve non sia necessario l’uso di altre attrezzature tecniche, in particolare di ausili per la progressione come ramponi, piccozze e corde.
3 Sotto la loro personale sorveglianza i maestri di sport della neve autorizzati possono affidare la guida di un secondo gruppo a una persona in formazione che dispone di un'istruzione sufficiente, a condizione che il gruppo sia composto da non più di otto persone in tutto.
6 RS 412.10
7 RS 412.10
Versione per la consultazione 06.11.20113