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Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 4 pagine
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anche gli oggetti che non sono destinati a essere utilizzati esclusivamente per fini di gioco.
2I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono mettere in pericolo la sicurezza o la salute dell’utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile, in considerazione del comportamento abituale dei bambini.
3Si deve tener conto dell’abilità degli utilizzatori edi chi si occupa della loro sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che sono destinati ai bambini di età inferiore a tre anni o ad altri gruppi di età.
4Le etichette apposte sui giocattoli e le istruzioni per l’uso di cui i giocattoli sono corredati, richiamano l’attenzione degli utilizzatori o di chi si occupa della loro sorveglianza sui pericoli e sui rischi connessi con l’uso dei giocattoli e sul modo di evitare tali rischi e pericoli.
5Il DFI:
a. delimita i giocattoli rispetto agli oggetti che non sono considerati giocattoli;
b. stabilisce i requisiti di sicurezza dei giocattoli;
c. disciplina la caratterizzazione dei giocattoli;
d. disciplina gli obblighi del fabbricante, dell’importatore e del commerciante, e segnatamente:
1. le misure che devono prendere il fabbricante, l’importatore e il commerciante se un giocattolo non è conforme alle disposizioni applicabili,
2. gli obblighi del fabbricante, dell’importatore e del commerciante di informare l’autorità di esecuzione per garantire la rintracciabilità,
3. i documenti che devono essere tenuti a disposizione dell’autorità di esecuzione e il loro contenuto.
e. disciplina la valutazione della conformità e l’impiego del marchio di conformità.
II
La presente modifica entra in vigore il ….
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione,
Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione,
Corina Casanova