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Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 106 pagine

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817.023.31 Derrate alimentari e oggetti d’uso

Allegato 23 (art. 2 cpv. 1 e art. 3 cpv. 1 lett. a)

Elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei cosmetici, con l’indicazione del loro campo d’applicazione, di altre limitazioni e prescrizioni

1Nella tabella sottostante le colonne 1–4 designano i seguenti campi d’applicazione:

Colonna 1 = Coloranti autorizzati per tutti i cosmetici

Colonna 2 = Coloranti autorizzati per tutti i cosmetici, eccettuati quelli da applicati

vicino agli occhi e in particolare i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi.

Colonna 3 = Coloranti autorizzati esclusivamente per i cosmetici che non sono

destinati a venire a contatto con le mucose.

Colonna 4 = Coloranti autorizzati esclusivamente per i cosmetici destinati a venire

solo brevemente a contatto con la pelle.

2Sono ammessi anche le lacche e i sali dei coloranti elencati nel presente allegato che non contengono sostanze vietate secondo l’allegato 4.

3I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E devono soddisfare i requisiti dei coloranti alimentari ai sensi dell’ordinanza del 22 giugno 20074 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari.

Numero Color Colorazione Campo d’applicazione Altre limitazioni e prescrizioni Index o

denominazione 1 2 34

10006 verde × 10020 verde × 10316* giallo × 11680 giallo × 11710 giallo × 11725 arancione × 11920 arancione × 12010 rosso × 12085* rosso × Massimo 3 % nel prodotto finito 12120 rosso × 12370 rosso × 12420 rosso × 12480 bruno × 12490 rosso × 12700 giallo ×

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSP del 27 apr. 2009, in vigore dal 25 mag. 2009 (RU 2009 2309).

4 RS 817.022.31