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Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 4 pagine
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Art. 61b Informazione dell’organismo di valutazione della conformità in merito alle misure ordinate
L’autorità d’esecuzione informa l’organismo di valutazione della conformità competente riguardo alle misure ordinate nei confronti del fabbricante, del mandatario, dell’importatore o del commerciante nel caso in cui un giocattolo non sia conforme.
Art. 61c Obbligo di comunicare all‘UFSP
1In caso di contestazione, l’autorità d’esecuzione comunica all’UFSP in particolare:
a. i dati di identificazione del giocattolo;
b. l’origine del giocattolo;
c. la natura della non conformità e del pericolo che ne risulta;
d. la natura e la durata delle misure adottate;
e. gli argomenti del fabbricante, del mandatario, dell’importatore o del commerciante;
f. se considera lacunose le norme tecniche sul cui rispetto poggia la presunzione di conformità secondo l’articolo 8 OSG3.
2Se ritiene che la non conformità non concerne soltanto il territorio svizzero, l’autorità d’esecuzione ne informa l’UFSP.
II
La presente modifica entra in vigore il … .
… Dipartimento federale dell‘interno:
Didier Burkhalter