Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 2 pagine

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Articolo 61b

Se il giocattolo non soddisfa i requisiti dell’ordinanza sui giocattoli, l’autorità d’esecuzione invita gli operatori economici a ripristinare la conformità, oppure a ritirare o richiamare il giocattolo dal mercato. L’articolo 61b impone all’autorità d’esecuzione di informare l’organismo di valutazione della conformità in merito alle misure adottate.

Articolo 61c

Capoverso 1: in caso di contestazione le autorità cantonali d’esecuzione devono fornire all’UFSP determinate informazioni:

a. i dati di identificazione del giocattolo secondo l’articolo 6 P-OSG;

b. l’origine del giocattolo (indicazione del fabbricante e dell‘importatore);

c. il genere di non conformità e il pericolo che ne risulta (p.es. il pericolo di ingerire o il pericolo di

asfissia);

d. il genere e la durata delle misure prese;

e. gli argomenti degli operatori economici (i pareri degli operatori sulla contestazione);

f. devono inoltre comunicare all’UFSP se ritengono lacunose le norme tecniche sul cui rispetto pog-

gia la presunzione di conformità secondo l’articolo 8 OSG.

Capoverso 2: l’autorità d’esecuzione informa l’UFSP se, tenuto conto dell’etichetta, ritiene che il giocattolo non è presente soltanto sul mercato svizzero e che la non conformità riguarda anche altri Paesi.