Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 55 pagine

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TIR e DBT criticano invece proprio questo punto e chiedono che la formazione prenda in esame obbligatoriamente tutti i gruppi di animali rientranti nel campo di attività della persona da formare.

TIR dubita inoltre che, riducendo da 24 a 12 il numero di ore di formazione pratica per il personale del macello che non opera solo con volatili, si riescano comunque a trasmettere tutti i contenuti rilevanti.

Art. 34 Forma e durata della formazione

SCS e CTESE chiedono che il numero obbligatorio di ore di esercitazione pratica sia innalzato a 6.

Art. 44a Obiettivo di apprendimento

CTCC chiede che l’utilizzo pratico di dispositivi terapeutici nel trattamento dei cani sia obbligatoriamente parte integrante della formazione.

SCS e CTESE auspicano la definizione di requisiti precisi riguardo alla qualifica delle persone da formare e dei formatori. Rivendicano inoltre agevolazioni per la formazione degli specialisti (p. es. veterinari comportamentalisti, esperti in comportamenti animali, giudici del test caratteriale).

Art. 44b Forma e durata della formazione

Il numero di ore richiesto è sproporzionato rispetto all’obiettivo di apprendimento (VS e CT GE).

CT GE fa notare che manca una definizione di «thérapeute» e che il termine non figura nella OPAn. Viene proposta una formulazione più chiara.

Art. 44c Contenuto della parte teorica

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

Art. 44d Contenuto del periodo di pratica

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

Art. 48 Contenuto del periodo di pratica

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

Art. 58 Svolgimento dell'esame

RRZH auspica che il perfezionamento degli impiegati del commercio al dettaglio nel commercio specializzato di animali sia affidato anche in futuro all’associazione di categoria, ma che l’esame sia di competenza del servizio specializzato cantonale.

Art. 63 Valutazione

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

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