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Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 68 pagine

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Art. 138 cpv. 2

2La produzione di animali geneticamente modificati è ammessa soltanto per scopi di cui all‟articolo 9 della legge del 21 marzo 20036 sull‟ingegneria genetica.

Art. 139 cpv. 1

Concerne solo il testo francese

Art. 141 cpv. 1

Concerne solo il testo francese

Art. 142 cpv. 1 lett. b

1Le autorizzazioni per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti sono rilasciate se:

b. non si perseguono obiettivi inammissibili e la dignita dell‟animale è rispettata;

Art. 143 cpv. 3

3I verbali devono essere redatti in modo ben comprensibile ed essere tenuti a disposizione delle autorità esecutive. Devono essere conservati per tre anni.

Art. 145 cpv. 1, 2 lett. a e 4 lett. a, abise b

1Concerne solo il testo francese.

2Per ogni esperimento il capo unità deve notificare all‟autorità cantonale mediante il sistema d‟informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali:

a. la conclusione di un esperimento o di una serie di esperimenti e un riassunto dei dati adatto alla pubblicazione secondo l‟articolo 20a capoverso 1 LPAn, entro due mesi dalla conclusione.

4I Cantoni trasmettono all‟UFV, mediante il sistema d‟informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali:

a. di volta in volta, le autorizzazioni per i centri di detenzione di animali da laboratorio di cui all‟articolo 122 e le autorizzazioni semplificate per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti secondo l‟articolo 142 allegando i documenti corrispondenti relativi alla domanda;

abis. di volta in volta, le decisioni di cui all‟articolo 127 capoverso 3, le autorizzazioni per esperimenti sugli animali secondo l‟articolo 141 allegando la corrispondente documentazione completa relativa alla domanda e alla notifica nonché la proposta della commissione cantonale

6 RS 814.91