Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/31: Revisione del ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) · 9 pagine

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Fig 1.: L’OSiti distingue tra siti che devono e che non devono essere risanati. I primi devono essere risanati (e al contempo sorvegliati) entro una scadenza prestabilita. I siti senza necessità di risanamento, ma che presentano concentrazioni critiche di sostanze nocive devono essere sorvegliati.

1.2 Necessità di attuare modifiche

La prassi finora adottata ha dimostrato che la definizione di necessità di sorveglianza nell’OSiti (art. 9 cpv. 1 e art. 10 cpv. 1) presenta delle lacune. Sia la Confederazione che i Cantoni mettono in luce la necessità di adattare l’OSiti in merito alla “sorveglianza” e auspicano che l’UFAM elabori una guida metodologica dei provvedimenti di sorveglianza necessari per i siti contaminati. Il crescente aumento dei casi di sorveglianza determina una forte necessità d'intervento.

La necessità di attuare modifiche si suddivide concretamente in quattro punti:

(1) Livello basso di immissioni: secondo l’ordinanza vigente, la necessità di sorvegliare il sito

sussiste se nella corrente a valle del sito vengono accertate sostanze provenienti dal sito che possono inquinare le acque, ossia se secondo lo stato della tecnica le concentrazioni di tali so-1

stanze superano il limite di determinazione (art. 9 cpv. 1 lett. a OSiti). Le tecniche di analisi moderne, altamente sviluppate, permettono di rilevare le sostanze nocive anche in concentrazioni estremamente basse, a un livello notevolmente inferiore alla soglia di tossicità. Per alcune sostanze il limite di determinazione è 10 000 volte inferiore al valore di risanamento riportato nell’OSiti. Nella prassi può tuttavia succedere che la sorveglianza di un sito debba essere considerata necessaria in base ai risultati delle indagini preliminari, sebbene l’esiguo livello delle immissioni non giustifica in alcun modo un risanamento. In questo caso, non avrebbe senso sottoporre il sito a sorveglianza.

(2) Emissioni in diminuzione: per le sostanze biodegradabili la riduzione avviene spesso in

modo asintotico. Ciò comporta che, molte volte, le concentrazioni delle sostanze nocive sono relativamente basse sul lungo periodo ma ancora accertabili. I siti con emissioni in decrescita sono considerati dall’OSiti vigente come “siti che devono essere sorvegliati” fino al momento in cui la sostanza nociva non può più essere rilevata. Oggettivamente non sussiste in questi casi alcuna necessità di sorvegliare il sito.

(3) Acquisizione di informazioni durante la sorveglianza: l’ordinanza vigente parte dal presup-

posto che la necessità di sorvegliare un sito inquinato venga valutata dopo l'indagine prelimina-

1 Il limite di determinazione è definito come la concentrazione più esigua possibile di una sostanza all’interno del campo di misura previsto da un determinato metodo di analisi. Tale limite è utilizzato per il rilevamento quantitativo di una sostanza. 3/9 031/2005-02181/01/20/01/05/K245-0887