Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/31: Revisione del ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) · 9 pagine

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Allegato 3 OSiti

Capoverso 1: la precisazione nell’allegato 1 viene riformulata nell’allegato 3. Se per un sito non sono fissati valori di concentrazione, “l’autorità valuta in sintonia con l’Ufficio federale la necessità di sorvegliare e di risanare il sito secondo le prescrizioni della legislazione sulla protezione

dell’ambiente.”

Parte 3: Ripercussioni della modifica dell’ordinanza

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

Una volta entrata in vigore, la modifica dell’ordinanza non avrà ripercussioni sul personale e sulle finanze della Confederazione.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni

La modifica dell’ordinanza facilita la gestione dei siti contaminati a livello cantonale, con effetti positivi anche sulle finanze e sul personale.

3.3 Ripercussioni per l’economia

Con l’entrata in vigore dell’ordinanza, determinati siti saranno dispensati anzitempo dall’obbligo di sorveglianza. In linea di principio, questa misura produrrà effetti finanziari di cui beneficeranno i proprietari di tali siti o le parti soggette all’obbligo di pagamento, siano essi cittadini privati, ditte o il settore pubblico. Inoltre la concretizzazione dell’ordinanza comporterà un’armonizzazione

dell’esecuzione a livello cantonale e agevolerà in particolare le procedure per le ditte che possiedono siti inquinati in più Cantoni.

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